L’obbligo per tutti di fatturazione elettronica porterà con sé una serie di semplificazioni, posto che l’Agenzia delle Entrate avrà modo di monitorare una serie di dati rilevanti ai fini IVA e delle imposte sui redditi. Vediamo cosa cambierà dal 1° gennaio 2019.
L’acquisizione in tempo reale dei dati delle fatture dai soggetti passivi IVA comporterà dal 1° gennaio 2019 l’abrogazione dello spesometro e della comunicazione dati IVA e permetterà all’Agenzia delle Entrate di elaborare una serie di strumenti finalizzati a ridurre gli adempimenti (art. 4, D.lgs. 127/2015) per i professionisti e le imprese in contabilità semplificata (art. 18 Dpr 600/73). Saranno messi a disposizione:
- gli elementi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell’IVA;
- una bozza di dichiarazione IVA, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
- una bozza di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
- le bozze dei modelli F24 di versamento relativi alle imposte (IVA/Irpef) da versare, compensare o richiedere a rimborso.
Il meccanismo di funzionamento delle dichiarazioni precompilate dovrebbe essere lo stesso già sperimentato per quanto attiene la dichiarazione 730 precompilata:
- i dati sono messi gratuitamente a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate;
- è responsabilità del contribuente controllarne la correttezza (nel caso di errori la responsabilità ricade comunque su quest’ultimo).
Inoltre, per quanto attiene la precompilata:
- del modello IVA: dovrebbe riportare quasi nella sua interezza l’esito finale. Il contribuente dovrà comunque procedere ad integrarlo con le rettifiche annuali (rettifica della detrazione; applicazione del pro rata; ecc.) e con alcuni regimi speciali (beni usati, ecc.), oltre, presumibilmente, a correggere l’applicazione di alcune indetraibilità oggettive;
- del modello Redditi PF/SP: gli interventi del contribuente dovrebbero essere più invasivi (correzione delle plusvalenze; inserimento delle sopravvenienze; ecc.).
Per i contribuenti che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dell’Agenzia viene meno l’obbligo di tenuta dei registri acquisti e vendite laddove con tale espressione il legislatore abbia inteso riferirsi ai contribuenti che non modificano i dati precompilati. Si tratta di un’agevolazione che, allo stato della normativa attuale, troverà rara applicazione.
Poste le soppressioni di adempimenti già intervenute in passato con il DL 193/2016, comunicazione black list, operazioni con San Marino e spesometro a partire dal 2019, l’unica situazione premiale che permane riguarda la riduzione dei termini a disposizione dell’ufficio per l’accertamento.
In particolare i soggetti passivi IVA, in relazione ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo che garantiranno la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati superiori ad euro 500 fruiranno della riduzione di 2 anni dei termini ordinari per l’accertamento:
- in materia di IVA (artt. 57 c. 1 e art. 43 c.1 DPR 633/72);
- in materia di imposte dirette (art. 43 c. 1, DPR 600/73).
Per esempio, la notifica dell’atto di accertamento (a pena di decadenza) del modello Redditi 2020 dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2023 (passa, cioè, dal 5° al 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).
Per fruire della misura premiale, nell’ambito del DM 4/08/2016, è stato disposto che tutti i pagamenti effettuati e ricevuti devono avvenire con:
- bonifico bancario o postale;
- carta di credito/bancomat;
- assegno (bancario, circolare o postale) recante la clausola di non trasferibilità.
L’accesso alla misura premiale è subordinato alla comunicazione dell’esistenza dei relativi presupposti in Unico (dovrebbe trattarsi di un quadro analogo al quadro VB del modello IVA, anch’esso del tutto simile nelle finalità). L’omessa comunicazione, così come il pagamento/incasso con strumenti non tracciabili, comporta l’inefficacia della riduzione dei termini di accertamento.
Accanto alle semplificazioni e agli incentivi già in vigore, in vista dell’esordio dell’obbligo generalizzato della fattura elettronica, da più parti si chiede un intervento normativo di semplificazione del sistema riguardante i seguenti aspetti:
- Rivisitazione dei termini per l’emissione delle fatture nella direzione che consenta agli operatori, nel rispetto delle regole di esigibilità dell’imposta, di inviare le fatture al sistema di interscambio entro il termine della liquidazione dell’imposta. Vale a dire, consentire che una fattura con esigibilità settembre possa essere trasmessa entro il 15 ottobre facendola partecipare alla liquidazione di settembre. Si risolverebbero così molti problemi legati alla fatturazione immediata.
- Revisione dei meccanismi di detraibilità, consentendo di detrarre l’IVA anche se la fattura è stata ricevuta nei primi giorni del mese successivo purché entro in termini della liquidazione.
- Soppressione dell’obbligo di protocollazione delle fatture ricevute. Oltre a un problema di ordine pratico circa le modalità di apposizione del numero di protocollo, va rilevato che le fatture elettroniche, transitando tramite il Sdi, sono individuate in maniera univoca, rendendo così superfluo l’ulteriore numero di protocollo.
- Allineamento dell’importo legato alla tracciabilità dei pagamenti per l’ottenimento della riduzione di due anni del termine decadenziale di accertamento, uniformandolo al limite previsto ai fini antiriciclaggio in materia di limitazione uso del contante pari a euro 3.000.
- Non essendo stato soppresso a partire dal 2019 l’obbligo di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, posto che l’Agenzia predisporrà le liquidazioni a favore di alcuni soggetti, si auspica l’abrogazione di tali comunicazioni.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN