L’art. 2 c. 4 del 13/0872011 n. 138 ha introdotto alcune novità importanti in materia di antiriciclaggio e di uso del contante che necessariamente oggi occorre considerare.
La nuova disposizione legislativa modifica sensibilmente l’art. 49 del DLgs. 21.11.2007 n. 231 apportando delle novità in relazione ai limiti inerenti i trasferimenti tra soggetti diversi di:
- denaro contante,
- utilizzo di assegni “liberi”,
- utilizzo di libretti al portatore.
Richiamiamo la norma:
Art. 2 comma 4 del DL 138/2011
A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro duemilacinquecento; conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: «30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2011».
Con la riforma in oggetto, l’importo che costituiva il limite dei trasferimenti in contanti, prima fissato in 5.000,00 euro, dal 13 agosto 2011 si riduce sensibilmente.
Sicché, con la nuova normativa in vigore avremo in pratica che:
- sarà vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi, per importi pari o superiori a 2.500,00 euro.
Per poter effettuare tali trasferimenti senza incorrere in eventuali sanzioni sarà necessario ricorrere alle banche, agli istituti di moneta elettronica o alle Poste Italiane S.p.A.; - per tutti gli assegni bancari e postali che saranno emessi su importi pari o superiori a 2.500,00 euro dovrà essere presente l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 2.500,00 euro;
- il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 2.500,00 euro.
Quindi, qualora si possedessero libretti con saldo attivo pari o superiore a 2.500,00 euro, gli stessi dovranno essere estinti ovvero il loro saldo dovrà essere ridotto ad una somma non eccedente il limite dei 2500 euro entro e non oltre la data del 30/09/2011.
A scopo esemplificativo di seguiti si illustra una breve cronistoria delle variazioni dei limiti relativi all’uso del contante, degli assegni “liberi” e dei libretti al portatore nel corso di questi ultimi anni.
- Fino al 29.4.2008 il limite era di 12.500,00 euro
- Dal 30.4.2008 al 24.6.2008 il limite era stato ridotto a 5.000,00 euro
- Dal 25.6.2008 al 30.5.2010 era stato riportato ai precedenti 12.500,00 euro
- Dal 31.5.2010 al 12.8.2011 era stato nuovamente ridotto a 5.000,00 euro
- Dal 13.8.2011 il limite è stato ridotto ulteriormente alla soglie dei 2.500,00 euro
Occorre peraltro sottolineare che per quanto riguarda il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.
Sanzioni
La violazione della disposizione in esame implica, ex art. 58 co. 1 del DLgs. 231/2007, una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito.
Ai sensi dell’art. 58 co. 8 primo periodo del DLgs. 231/2007, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro.
In relazione alle violazioni di importo pari o di poco superiori alla soglia di 2.500,00 euro, quindi, si corre il rischio di una sanzione superiore all’importo trasferito.
Si ricorda che per il professionista che, nell’esercizio della propria attività, omette di effettuare la comunicazione circa una constatata violazione ai limiti inerenti la libera circolazione del contante, l’ordinamento prevede una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell’importo trasferito, con l’applicazione di una sanzione minima di 3.000,00 euro.
Di seguito riportiamo alcuni esempi pratici sulle nuove regole in materia di trasferimenti di contanti, assegni e libretti al portatore.
CASO 1
Supponiamo il caso di un soggetto che si rechi nei negozi di scambio oro. Dopo aver ceduto un proprio bene potrebbe essere pagato in contanti per importi superiori a 2.500,00 euro?
La risposta è no. Poiché sappiamo che per tali importi è necessario effettuare il trasferimento tramite intermediari finanziari abilitati, in tal caso, poiché il negozio di scambio oro non è in intermediario finanziario abilitato, il pagamento in contanti non è possibile. Lo scambio potrà avvenire in contanti soltanto nel caso in cui abbia come controparte un soggetto qualificato dalla legislazione in materia come intermediario finanziario abilitato.
CASO 2
È possibile il prestito di soldi ad amici? Quali comportamenti adottare in ipotesi di eventuali donazioni e/o prestiti fatti ad amici?
I soggetti che intervengono nell’operazione di trasferimento di contanti non influiscono sull’applicabilità della sanzione per la violazione della norma in oggetto. Per cui, nel caso si trasferiscano somme ad amici, la sanzione per la violazione del trasferimento di contanti superiori a euro 2.500,00 si applica ugualmente (nella misura che va dall’1% al 40% della somma trasferita).
CASO 3
Il versamento in banca di somme in contanti superiori ai 2500 euro comporta l’applicazione della sanzione prevista dalla legge?
Questo è il caso in cui un soggetto si rechi presso la propria banca per effettuare dei versamenti in contante sul proprio conto corrente.
L’operazione di trasferimento avviene tra il soggetto e la banca, che come sappiamo è un intermediario finanziario abilitato.
Quindi, il versamento o il prelievo di somme in contanti superiori ai 2500 euro, siano esse effettuate in una unica soluzione o in più soluzioni, non determina l’applicazione della sanzione per la violazione del divieto di trasferimento in contanti di somme di valore pari o superiori ai 2500 euro.
Fermo restando che l’Istituto di credito mi farà comunque sottoscrivere il modulo dell’adeguata verifica al fine di verificare l’origine dei fondi depositati.
CASO 4
I pagamenti alla badante o alla colf possono essere fatti in contanti?
In questo caso il trasferimento di contanti deriva da un contratto che prevede un pagamento mensile. Per cui sarà certamente vietato il pagamento in contanti superiori ai 2.500,00 euro relativi ad una unica mensilità. Però, se il singolo pagamento è inferiore ai 2500 euro, lo stesso sarà possibile anche se la somma dei pagamenti mensili è superiore. Infatti, il singolo pagamento mensile della retribuzione della propria bandante o colf, che sia inferiore ai 2.500,00 euro, non è un frazionamento rilevante che possa essere preso in considerazione ai fini della violazione delle norme in oggetto, poiché deriva dalla natura stessa del contratto.
CASO 5
È ammesso il pagamento in contanti al concessionario della riscossione (Equitalia) di una cartella esattoriale di importo superiore ai 2500 euro?
Poiché il pagamento di una cartella esattoriale viene fatto presso un soggetto che non è un intermediario finanziario abilitato, il pagamento in contanti di una cartella esattoriale presso un Comune o presso lo stesso Concessionario della riscossione comporta una violazione del divieto.
Quindi, in pagamenti delle cartelle esattoriali superiori a 2500 euro devono essere fatte attraverso mezzi di pagamento tracciabili.
CASO 6
Se pago in contanti oppure ricevo un pagamento in contanti, chi paga la sanzione? Chi è il responsabile, colui che paga l’importo oppure colui che riceve la somma in contanti?
In tal caso, l’art. 58 del Dlgs 231 del 2007 non fa nessuna distinzione tra colui che trasferisce il denaro o emette l’assegno e colui che riceve l’assegno o i contanti.
Sia la Giurisprudenza che la dottrina concordano nel considerare entrambi responsabili e dunque sanzionabili. Questo poiché entrambi hanno posto in essere un comportamento atto a eludere lo scopo della legge.