La legge di conversione del decreto legge Dignità conferma la modifica nel senso dell’inapplicabilità del regime dello split payment nei riguardi dei professionisti che emettono fatture verso la pubblica amministrazione e gli altri soggetti interessati dal meccanismo. Ecco quali sono le implicazioni concrete di questo provvedimento.
Si tratta di un meccanismo che consente al soggetto privato di incassare l’importo della fattura al netto dell’IVA che verrà versata all’erario da parte dell’ente della pubblica amministrazione. In questo modo lo Stato ottiene di fatto un anticipo dell’imposizione fiscale ai fini IVA riducendo altresì il rischio di evasione.
I passaggi salienti della complessa vicenda sono i seguenti:
- lo split payment IVA è stato introdotto dalla Legge n. 190/2014 (Stabilità 2015) che ha previsto l’applicazione della “scissione dei pagamenti o pagamenti divisi” alla generalità dei soggetti con esclusione dei professionisti;
- il Decreto Legge 50/2017 ha esteso, a partire dal 1° luglio 2017, lo split payment IVA anche sulle fatture emesse dai professionisti soggetti a ritenuta d’acconto;
- a partire dal 14 luglio 2018, giorno dell’entrata in vigore del Decreto dignità, si pone termine alla scissione dei pagamenti sulle fatture dei professionisti.
Il Legislatore ha di fatto accolto le istanze dei professionisti che lamentavano di subire già l’applicazione della ritenuta del 20% e il meccanismo della scissione dei pagamenti provocava una situazione di sofferenza finanziaria.
Vediamo quali sono le modifiche in tema di fatturazione da parte dei professionisti nei confronti dei soggetti split payment. In pratica, dal 14 luglio 2018:
- il professionista emette la fattura senza indicare la dizione “scissione dei pagamenti”;
- il committente/cessionario split payment che riceve la fattura, al momento del pagamento, deve trattenere la ritenuta alla fonte Irpef e deve versare al professionista l’imponibile e l’IVA relativa;
- il professionista, a fronte dell’emissione della fattura, quale debitore IVA, deve liquidare l’imposta e versarla all’erario, in base all’esigibilità differita o immediata.
A seconda della diversa tipologia di clienti split payment, l’IVA è dovuta in capo al professionista:
- al momento del pagamento della fattura da parte del committente, quando questo rientra fra le Pa comprese nell’elenco dell’articolo 6, comma 5 del Dpr 633/72. In tal caso sulla fattura è preferibile, per evitare dubbi e incertezze, riportare la dizione “fattura a IVA differita”;
- senza possibilità di differimento, nel caso di società, fondazioni o Pa non comprese nell’elenco dell’esigibilità differita di cui al punto precedente. L’IVA deve essere versata in riferimento al momento di emissione della fattura, coincidente con l’effettuazione dell’operazione, entro il 16 del mese successivo a quello di emissione della fattura stessa ovvero entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre (per i trimestrali).
È il caso di precisare che in caso di rettifiche in diminuzione di operazioni già fatturate in regime di split payment, le note di variazione, emesse dal 14 luglio 2018, seguono la disciplina dell’operazione originaria e rimangono soggette alla scissione dei pagamenti per il principio di esigibilità dell’IVA derivante dall’effettuazione dell’operazione (articolo 63 della direttiva IVA e articolo 6 del Dpr 633/72).
La modifica normativa va coordinata con la disciplina della verifica preventiva telematica (ex art. 48-bis del Dpr 602/1973) secondo cui “le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo …”.
Si tratta di una verifica da parte delle P.A, degli enti pubblici economici e non economici e delle società interamente e direttamente partecipate dal pubblico, sul credito effettivamente vantato dal fornitore e sull’ammontare che possa essergli legittimamente corrisposto.
In buona sostanza per il pagamento delle fatture dei professionisti di ammontare superiore a 5.000 euro, non più soggette allo split payment, dal 14 luglio 2018, le pubbliche amministrazioni e le società committenti interessate, per effetto dell’applicabilità del Dm 40/2008, dovranno tenere conto dell’ammontare compreso IVA, al netto della ritenuta di acconto.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN