A chi è riservata l’attività di consulenza tributaria? Può essere posta in essere anche da un soggetto non iscritto ad un albo o ad un ordine professionale? Ecco la risposta della Corte di cassazione.
D’ora in avanti, per un professionista non iscritto a un albo o a un ordine sarà sempre più indispensabile fare attenzione se svolge l’attività di consulenza tributaria. La Corte di cassazione ha stabilito infatti che la consulenza tributaria è un’attività riservata ai professionisti iscritti ad un albo o ad un ordine. Pertanto, il professionista che la esercita senza essere iscritto incorre nel reato di esercizio abusivo della professione anche nel caso in cui abbia avvisato il proprio cliente di non esserlo. È quanto ha sancito la Corte di cassazione, sesta sezione penale, che con la sentenza n.33464 del 18 luglio 2018 lo ha condannato a un mese di reclusione e al risarcimento dei relativi danni.
Nelle motivazioni della sentenza si legge che il professionista è stato condannato “per il reato di cui all’art 348 codice penale perché, agendo quale titolare di una ditta, egli esercitava abusivamente prestazioni professionali per le quali era richiesta l’iscrizione all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o a quello dei consulenti del lavoro”.
A nulla sono valse le ragioni del professionista, il quale aveva precisato alla Corte:
- che l’attività di consulenza tributaria rientra comunque tra quelle consentite ai lavoratori autonomi ai sensi della legge n. 4/2013 (disposizioni in materia di professioni non organizzate);
- che aveva avvisato il cliente del fatto di non essere iscritto ad alcun ordine o albo ma di svolgere l’attività sulla base della sola pluriennale esperienza;
- di aver ricevuto l’abilitazione ad operare nel servizio telematico dell’Agenzia delle entrate (Entratel).
I giudici della Suprema corte hanno tuttavia condannato ugualmente il professionista poiché “in assenza di abilitazione statale, l’esercizio si traduca in una pluralità di atti che, pur non riservati in via esclusiva alla competenza di una specifica professione, nel loro continuo, continuato e oneroso riproporsi, ingenerino una situazione di apparenza evocativa dell’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato, con conseguente affidamento incolpevole della clientela”.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN