Enti sportivi dilettantistici in 398/91: quali sono i proventi considerati non commerciali?

Il regime speciale disciplinato dalla Legge 398/91 prevede modalità di determinazione forfettaria del reddito e dell’Iva e altre tipologie di agevolazioni in riferimento alle dichiarazioni, agli adempimenti contabili e alla certificazione dei corrispettivi. Con la Circolare 18/E/2018 l’Agenzia fa il punto su quali sono le attività considerate commerciali e quali invece istituzionali.

Il regime agevolato è limitato alle prestazioni commerciali che sono connesse alle attività istituzionali dell’ente; ne consegue che la singola attività autonoma non connessa agli scopi istituzionali dell’ente diviene di per sé commerciale e non può godere dell’agevolazione fiscale prevista.

Si ricorda che è considerata attività connessa agli scopi istituzionali quella che rappresenta un naturale completamento degli scopi che caratterizzano l’attività propria degli enti in esame.

Possono ritenersi quindi tali:

  • le prestazioni rese in relazione alla partecipazione a gare/manifestazioni sportive;
  • le prestazioni rese per la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
  • la sola somministrazione di alimenti e bevande e la vendita di materiale sportivo se strettamente collegate e funzionali alla pratica della disciplina sportiva per la quale l’ente è iscritto al Coni, destinati esclusivamente ad associati e tesserati.

Sono ritenuti proventi assoggettabili al regime speciale perché strutturalmente funzionali all’attività sportiva:

  • la vendita di materiali sportivi;
  • la vendita di gadget pubblicitari;
  • la somministrazione di alimenti e bevande durante l’evento sportivo;
  • la sponsorizzazione.

Non sono invece assoggettabili alla normativa di cui alla Legge 398/91 e considerati quindi commerciali con assoggettamento al regime ordinario:

  • i corsi relativi a tutte le discipline sportive non incluse in quelle riconosciute dal Coni (ad es. il pilates);
  • le prestazioni relative al bagno turco e all’idromassaggio;
  • le attività svolte con lo scopo di concorrenzialità di mercato (ad es. vendita di beni utilizzando insegne o marchi per acquisire clienti diversi dagli associati).

Particolare interesse riveste la conclusione cui giunge l’Agenzia nella Circolare citata e cioè: I servizi di utilizzo dei campi da gioco, degli spogliatoi, degli armadietti e di altre strutture o beni dell’ente sportivo dilettantistico, se strettamente finalizzati alla pratica sportiva possono essere inquadrati tra le attività connesse agli scopi istituzionali dell’ente e di conseguenza assoggettati al regime agevolato di cui alla Legge 398/91.   

Rita Martin – Centro Studi CGN