L’entrata in vigore del Decreto dignità ha un impatto notevole sul redditometro, con conseguenze rilevanti per i professionisti del settore fiscale e con un effetto diretto sui controlli fiscali sugli anni d’imposta 2016 e seguenti. Vediamo che cosa cambia.
Gli interventi in materia di redditometro introdotti dal decreto dignità (l. n. 96/2018, di conversione del DL 87/2018), si articolano in due parti:
- modifica al comma 5 dell’articolo 38 del DPR 600/1973;
- abrogazione integrale del provvedimento attuativo.
Va subito detto che non è possibile affermare che si tratta di abrogazione dell’istituto del redditometro. Si tratta, invece, dell’abrogazione delle attuali regole applicative finalizzata ad una futura rimodulazione del principale istituto di accertamento sintetico.
Il redditometro è uno strumento di accertamento che si fonda sull’analisi della differenza esistente tra quanto dichiarato dal contribuente e il reddito potenzialmente attribuibile allo stesso in base alla capacità di spesa manifestata nel corso dell’anno. Il sistema di rilevazione intercetta una serie di elementi utili che possono far presumere una capacità contributiva maggiore rispetto a quella risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata del soggetto sottoposto al controllo fiscale. Il campo di osservazione viene esteso al nucleo familiare, quale centro comune di imputazione di spesa, con lo scopo di arrivare alla determinazione induttiva del reddito presunto del nucleo.
La norma del decreto in commento (art. 10, comma 2, del DL 87/2018 in L.n.96/2018) prevede:
- l’integrale abrogazione del DM del 16 settembre 2015. Si tratta del provvedimento attuativo del redditometro;
- l’abrogazione opera con effetto dagli anni d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015, vale a dire dal 2016 in poi;
- per gli inviti/accertamenti relativi al 2015 e precedenti, il redditometro resta applicabile con le regole in vigore in quel momento. La retroattività dell’abrogazione è quindi limitata agli anni 2016 e 2017;
- le nuove regole introdotte dal DL 87/2018 non si applicano agli atti già notificati e non si dà luogo al rimborso delle somme già pagate.
Dall’analisi sommaria emerge che sono fatti salvi gli inviti a fornire dati e notizie rilevanti per l’accertamento con il redditometro e gli altri atti di cui all’art. 38, comma 7, del DPR 600/1973 per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015. La procedura in vigore impone all’ufficio che ricostruisce sinteticamente il reddito di invitare il contribuente o chi lo rappresenta a fornire dati e notizie rilevanti e poi di avviare l’iter di accertamento con adesione.
Il decreto attuativo del redditometro (DM 16/9/2015) che viene abrogato contiene una serie di disposizioni concernenti:
- gli elementi di spesa indicativi di capacità contributiva a contenuto induttivo (articolo 1);
- la rilevanza delle spese certe per beni e servizi in relazione all’attribuzione delle stesse al soggetto (articolo 2);
- l’utilizzo dei dati relativi agli elementi indicativi di capacità contributiva ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile (articolo 3);
- l’applicazione della prova contraria (articolo 4).
La modifica al comma 5 dell’articolo 38 del DPR 600/1973 vorrebbe rappresentare una sorta di garanzia per i contribuenti posta la previsione che il prossimo decreto attuativo del redditometro contenente gli elementi indicativi di capacità contributiva potrà essere emanato dal Mef “sentiti l’Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti”.
Nel complesso il Legislatore non abbandona la logica sottostante al redditometro e le novità introdotte puntano a riscrivere integralmente i meccanismi applicativi di uno strumento accertativo in una logica di maggiore attendibilità. Il redditometro resta uno strumento di contrasto all’evasione e la portata delle novità introdotte sarà valutabile solo in futuro.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN