L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 42/E del 1° giugno 2018, ha precisato che a far data dall’11 giugno 2018 l’unico modo per versare la sanzione per usufruire della “remissione in bonis” é il modello F24 elide. Ma in cosa consiste l’istituto della remissione in bonis e quando può usufruirne il contribuente?
L’articolo 2, comma 1, del D.L. n.16/2012 ha introdotto una particolare forma di ravvedimento operoso, appunto la remissione in bonis, volta ad evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.
Per poter usufruire di tale particolare ravvedimento é necessario che la violazione “non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”. Il soggetto inadempiente dovrà:
1) soddisfare i requisiti sostanziali richiesti dalla normativa di riferimento. La Circolare 38/E del 28 settembre 2012 ha chiarito che tali requisiti “devono essere posseduti alla data originaria di scadenza del termine normativamente previsto per la trasmissione della comunicazione ovvero per l’assolvimento dell’adempimento di natura formale propedeutici alla fruizione di benefici di natura fiscale o all’accesso a regimi fiscali opzionali”;
2) effettuare la comunicazione o l’adempimento formale richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi come “la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso”. Si ricorda che per il 2018 il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi é fissato al 31 ottobre 2018;
3) versare contestualmente la sanzione di 250 euro.
Il versamento andrà effettuato utilizzando i seguenti codici tributo:
- “8114” denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS”;
- “8115” denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS 5 per mille”.
Così come chiarito dalla Risoluzione n. 42/E del 1 giugno 2018, a decorrere dall’11 giugno 2018, i suddetti codici tributo potranno essere utilizzati esclusivamente nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), con le seguenti modalità di compilazione. Nella sezione “CONTRIBUENTE”, dovranno essere indicati:
- nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, dovranno essere indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
- nel campo “codice”, il codice tributo;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento (nella forma “AAAA”).
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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