Che cos’è l’Indicatore Parificato Universitario? In quali casi è necessario calcolarlo? Quali documenti devono essere esibiti per il calcolo? Ecco una breve guida.
L’Indicatore Parificato Universitario è lo strumento, istituito attraverso un protocollo d’intesa tra la Consulta Nazionale dei Caf e l’Associazione Nazionale per il Diritto allo Studio Universitario (ANDISU), che permette la valutazione della situazione economica e patrimoniale dello studente residente all’estero o dello studente residente in Italia ma non autonomo e con i genitori residenti all’estero.
Il protocollo d’intesa si è reso necessario in quanto il DPCM n.159/2013 ha previsto, per la richiesta di benefici universitari, solo l’ISEE Università valevole per gli studenti residenti in Italia o iscritti all’AIRE (opzione prevista per i coniugi) e non ha contemplato la casistica per i nuclei familiari residenti totalmente o in parte all’estero.
Pertanto in aggiunta o in alternativa all’ISEE Università è necessario calcolare l’Indicatore Parificato Universitario per determinare la reale situazione dei nuclei residenti all’estero.
Nel dettaglio, l’indicatore parificato viene calcolato nelle seguenti casistiche:
- studente autonomo e non, residente all’estero;
- studente non autonomo, residente in Italia ma con genitori residenti all’estero.
Cosa significa essere uno studente autonomo?
L’autonomia dello studente ricorre se entrambi i requisiti sotto riportati sono verificati:
- residenza dello studente esterna all’unità abitativa della famiglia d’origine da almeno due anni, rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un membro;
- redditi dello studente da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, pari a 6.500 euro, come previsto dall’art. 5 del DPCM 9 aprile 2001.
La soglia potrebbe essere modificata dall’Ateneo sulla base di quanto previsto dall’art. 7, comma 7 del Decreto Legislativo n. 68/2012.
Si precisa, inoltre, che l’adeguata capacità di reddito fa riferimento solo allo studente universitario, fatta eccezione nel caso di studenti coniugati per i quali è possibile considerare i redditi del coniuge dello studente universitario.
Se i requisiti sopra descritti non sono verificati contemporaneamente, allora lo studente non potrà essere considerato autonomo e pertanto verrà “attratto” dal suo nucleo d’origine.
Quando viene calcolato l’Indicatore Parificato Universitario?
Analizziamo ora le casistiche per le quali è necessario elaborare l’indicatore parificato.
- Studente autonomo residente all’estero: sarà necessario calcolare esclusivamente l’Indicatore Parificato Universitario per inserire redditi e patrimoni dello studente e degli eventuali altri componenti del nucleo posseduti all’estero.
- Studente non autonomo residente all’estero: sarà necessario calcolare esclusivamente l’Indicatore Parificato Universitario inserendo, oltre ai redditi/patrimoni posseduti dallo studente, anche quelli dei genitori in quanto, non essendo autonomo, lo stesso verrà “attratto” dal nucleo familiare dei propri genitori e pertanto dovrà inserire i redditi e patrimoni percepiti all’estero anche da quest’ultimi oltre che delle eventuali altre persone appartenenti al nucleo familiare.
- Studente non autonomo, residente in Italia e con il nucleo familiare d’origine residente all’estero: sarà necessario rilasciare l’ISEE Università per il solo studente e in aggiunta dovrà essere calcolato l’Indicatore Parificato Universitario per inserire i redditi/patrimoni del nucleo familiare residente all’estero.
Un’eccezione alle casistiche sopra elencate sono gli studenti provenienti da paesi particolarmente poveri per i quali la valutazione del requisito di reddito viene effettuata sulla base della documentazione rilasciata dalla Rappresentanza Italiana nel Paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale.
Quali documenti devono essere esibiti per il calcolo dell’Indicatore Parificato Universitario?
Lo studente non residente in Italia oppure residente in Italia ma non autonomo con genitori residenti all’estero dovrà esibire, al fine della determinazione della situazione economica e patrimoniale del proprio nucleo familiare, la documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese d’origine tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti nel territorio.
I documenti dovranno essere legalizzati presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese d’origine oppure postillati dall’autorità interna competente se il Paese d’origine dello studente ha aderito e ratificato la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.
Legalizzazione
La legalizzazione consiste nell’apposizione di un timbro sul documento originale che attesta ufficialmente la qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato l’atto e l’autenticità della sua firma. È necessaria affinché l’atto possa produrre i suoi effetti legali.
La legalizzazione, quindi, serve a provare l’esistenza del documento straniero nel momento in cui questo diventa rilevante per l’ordinamento italiano, ma non comporta il controllo del contenuto del documento.
Apostille
L’Apostille sostituisce la legalizzazione per gli Stati che hanno sottoscritto ed aderito alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, la quale prevede l’abolizione della legalizzazione degli atti pubblici stranieri.
Nel dettaglio l’Apostille consiste in una specifica annotazione che prevede un timbro attestante l’autenticità del documento e la qualifica legale del pubblico ufficiale straniero che ha rilasciato il documento.
Riepilogando, per richiedere ed usufruire dei benefici universitari è sempre necessario verificare quanto previsto dal bando pubblicato dall’Ateneo o dall’Ente per il diritto allo studio universitario in modo tale da verificare le scadenze e le modalità di presentazione della richiesta dei benefici che ogni Ateneo ha scelto e per conoscere la corretta documentazione da esibire.
Marica Isola – Centro Studi CGN