Iper-ammortamento: cosa è cambiato col Decreto Dignità?

Il D.L. n. 87/2018 (convertito nella Legge n. 96 del 9 agosto 2018), meglio conosciuto col nome di Decreto Dignità, ha apportato delle modifiche alla disciplina degli iper-ammortamenti. Vediamo cosa cambia.

Nello specifico, il comma 1 dell’art. 7 del D.L. n. 87/2018 dispone che per tutti i beni agevolabili acquistati a partire dal 14 luglio 2018 l’agevolazione spetta a condizione che tali beni siano destinati a strutture localizzate nel territorio nazionale. Se, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione, i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, si procede al recupero dell’iper-ammortamento dedotto. Tale recupero, secondo il comma 2, deve avvenire “attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione dei beni agevolati, per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi”.

Si consideri, ad esempio, un bene agevolato acquistato dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 87/2018 ad un costo di 20.000 euro (aliquota di ammortamento civile e fiscale 20%) e conseguente iper-ammortamento spettante pari a 30.000 euro. Supponendo che tale bene venga ceduto a titolo oneroso nel 2020, occorrerà effettuare una variazione in aumento nel modello Redditi 2021 di un importo pari all’iper-ammortamento già fruito (3.000 nel 2018 e 6.000 nel 2019).

Il meccanismo di recupero dell’agevolazione di cui sopra non si applica nel caso in cui ci si trovi in presenza di “interventi sostitutivi” dei beni (di cui all’art. 1, comma 35 e 36 della Legge n. 205/2017) e nel caso in cui tali beni agevolati siano destinati ad un utilizzo solo temporaneo all’estero.

Nel caso di interventi sostitutivi è necessario che l’impresa:

  • sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente le caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste nell’allegato A della Legge n. 232/2016;
  • attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione secondo le regole di cui all’art. 1, comma 11 della Legge n. 232/2016, che prevedono la dichiarazione del legale rappresentante o la perizia tecnica giurata/attestato di conformità.

Qualora si rispettino le condizioni di cui sopra, non opera la revoca dell’agevolazione, neppure in caso di delocalizzazione.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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