La legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (c.d. legge di bilancio 2018) ha introdotto una rilevante novità nell’ambito della tassazione delle rendite finanziarie derivanti da partecipazioni in società di capitali percepite da persone fisiche fuori dall’esercizio dell’attività di impresa. Quali sono le nuove regole? E cosa è cambiato nella tassazione delle rendite finanziarie?
Nell’ambito della tassazione delle cosiddette rendite finanziarie, la legge n. 205/2017 ha previsto l’applicazione della ritenuta del 26% a titolo d’imposta anche per le partecipazioni qualificate. In buona sostanza, viene meno la distinzione tra partecipazioni qualificate e partecipazioni non qualificate.
Con riferimento alla distinzione tra partecipazioni qualificate e non, ricordiamo che l’articolo 67 del T.U.I.R. stabilisce che:
- sono qualificate le partecipazioni che rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25% a seconda che si tratti di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
- non sono qualificate le partecipazioni che non eccedono tali limiti.
Dal 2018, quindi, il regime fiscale applicabile ai redditi di capitale ed ai redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, in relazione al possesso ed alla cessione di partecipazioni societarie, viene uniformato e semplificato, rendendo irrilevante la natura qualificata o meno delle partecipazioni stesse. Per il 2017, invece, si applicano le previgenti disposizioni.
I redditi diversi realizzati da partecipazioni (sia qualificate che non qualificate) confluiscono così in un unico ed indefinito gruppo all’interno del quale tutte le plusvalenze possono essere compensate con le minusvalenze realizzate.
Le norme fiscali attualmente in vigore consentono infatti di compensare le minusvalenze pregresse realizzate negli anni chiudendo in perdita operazioni finanziarie, con le plusvalenze realizzate vendendo in utile azioni, fondi, obbligazioni o altri titoli su cui si pagano le tasse.
La somma delle minusvalenze accumulate chiudendo le operazioni in perdita su alcuni strumenti finanziari va ad alimentare infatti il cosiddetto zainetto fiscale. Con questo termine, si fa riferimento alla propria posizione sul deposito titoli in relazione alle varie operazioni realizzate nel corso degli anni (minusvalenze e plusvalenze). Il meccanismo prevede appunto di compensare le perdite realizzate con gli utili conseguiti al fine di ottenere un risparmio d’imposta.
Prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 205/2017, la tassazione dei dividendi avveniva nel modo seguente:
1) in caso di partecipazioni qualificate la tassazione era proporzionale su una percentuale del 58,14% del dividendo;
2) in caso di partecipazioni non qualificate, veniva applicata una ritenuta a titolo d’imposta pari al 26%.
Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2018, quindi, la tassazione dei dividendi viene prevista nella misura del 26% a titolo d’imposta a prescindere dalla natura della partecipazione.
Viene però previsto un regime transitorio per cui, in caso di distribuzione di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017 per cui se l’utile è stato prodotto dal 1° gennaio 2018 si applica la nuova disciplina, mentre gli utili portati a nuovo da esercizi precedenti, ancora per 5 anni (dal 2018 al 2022) potranno concorrere alla formazione del reddito ai sensi della previgente disciplina.
Non viene modificata in alcun modo la disciplina relativa agli utili in natura, alla distribuzione di riserve di capitale, la riduzione per esuberanza del capitale precedentemente aumentato a titolo gratuito con imputazione di riserve di utili e le ipotesi di recesso, liquidazione, riscatto, riduzione del capitale per esuberanza ed esclusione.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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