Una volta terminata la compilazione della dichiarazione reddituale vengono calcolate le somme dovute o eventualmente a credito; il contribuente deve procedere al pagamento del debito dovuto, entro i termini stabiliti, e dell’eventuale acconto dovuto per l’anno d’imposta in corso. Vediamo chi deve effettuare il pagamento, per quali imposte, come e quando.
Soggetti obbligati
Sono obbligati al versamento dell’acconto:
- i soggetti Ires;
- i soggetti Irpef;
- i soggetti forfettari, di cui alla Legge 190/2014;
- i contribuenti minimi, di cui al DL. 98/2011);
- i soggetti che hanno redditi da locazione assoggettati a cedolare secca;
- i soggetti che versano Ivie e/o Ivafe.
Calcolo dell’acconto
L’obbligo del versamento dell’acconto Irpef sussiste se l’importo a debito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta antecedente è superiore a euro 51,65.
Per i soggetti Ires l’acconto è dovuto se l’importo a debito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta antecedente è superiore a euro 20,66.
Il calcolo può avvenire:
- secondo il metodo storico, in questo caso l’importo dovuto è pari al 100% di quanto risultante al rigo “Differenza” della dichiarazione;
- secondo il metodo previsionale, se per il contribuente si prevede un minore ricavo (e quindi un minore rigo “Differenza”) per la dichiarazione per la quale l’acconto va versato.
Se l’importo del rigo “Differenza” è superiore a euro 51,65 per i soggetti Irpef e a euro 20,66 per i soggetti Ires ma non è superiore a euro 257,00, l’acconto va versato in unica soluzione entro il 30 novembre.
Anche i contribuenti minimi e i forfetari devono seguire le medesime regole previste per i soggetti Irpef, così come i soggetti che versano Ivie e/o Ivafe.
In caso di cedolare secca, invece, l’acconto è dovuto sul 95% dell’imposta sostitutiva obbligatoria per l’anno precedente, calcolando il 40% del 95% quale primo acconto e il 60% del 95% quale secondo acconto, entro i limiti stabiliti per i soggetti Irpef.
Rita Martin – Centro Studi CGN