Entro il prossimo 25 ottobre i contribuenti che hanno presentato il modello 730 e che si accorgono di errori nel modello già inviato, possono presentare il 730 integrativo, al fine di correggere la dichiarazione a loro favore.
Il modello può essere presentato qualora l’integrazione e/o la rettifica comportino un maggior credito o un minor debito o un’imposta pari a quella determinata con il 730 originario, oppure per integrare o correggere i dati del sostituto d’imposta.
Lo stesso, inoltre, deve essere presentato a un intermediario (Caf, professionista), anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto d’imposta o di modello precedentemente inviato direttamente dal contribuente in via telematica tramite il sito dell’Agenzia delle entrate.
A seconda dei casi, il contribuente dovrà indicare nella casella “730 integrativo” presente nel frontespizio uno dei seguenti codici:
- Codice 1: nel caso in cui nella dichiarazione presentata si riscontrino errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior credito, un minor debito (ad esempio per omessa o parziale indicazione di oneri deducibili o di oneri per i quali spetta una detrazione d’imposta) ovvero un’imposta pari a quella determinata con il 730 originario.
In nessun caso, con la dichiarazione integrativa è prevista la sospensione delle operazioni di conguaglio rispetto al modello ordinario (importi a credito o importi a debito, compresi gli acconti).
Nel caso di avvenuta presentazione di un “modello 730 Dipendenti senza sostituto”, non sospende le procedure di rimborso da parte dell’Agenzia delle entrate per le imposte a credito o l’obbligo di versamento con F24 da parte del contribuente per le imposte a debito.
Il conguaglio del maggior credito/minor debito che scaturisce dalla riliquidazione delle imposte sarà effettuato sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.
- Codice 2: in questo caso l’integrazione della dichiarazione riguarda i soli dati del sostituto d’imposta che avviene nel caso in cui il contribuente si accorga di non aver fornito tutti i dati per consentire di indentificare il sostituto d’imposta che effettua il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto determinando così la mancata effettuazione delle operazioni di conguaglio.
In questo caso il conguaglio verrà effettuato nella prima mensilità utile.
- Codice 3: avviene quando l’integrazione riguarda errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell’imposta originaria ed il risultato contabile del modello 730 originario non è mai stato ricevuto per inesattezze nei dati indicati nel frontespizio relativamente al sostituto che deve effettuare le operazioni di conguaglio.
Anche in questo caso il conguaglio verrà effettuato nella prima mensilità utile.
Nelle eventualità di cui ai codici 2 e 3, la dichiarazione originaria può essere esclusivamente “con sostituto” e deve essere presentata obbligatoriamente dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza fiscale in occasione della presentazione della dichiarazione originaria.
Se, oltre la scadenza del 730/2018 integrativo (quindi, oltre il 25 ottobre 2018), il contribuente si accorge di dover integrare la dichiarazione con una modifica che comporti un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata, il soggetto ha ancora la possibilità di farlo con la presentazione del modello Redditi Persone fisiche 2018 entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria.
Le integrazioni della dichiarazione che comportano invece un minor credito o un maggior debito possono essere fatte dal contribuente soltanto utilizzando il modello Redditi persone fisiche 2018 entro il prossimo 31 ottobre provvedendo direttamente al versamento delle somme dovute compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta.
Oltre tale data è possibile presentare una dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo e procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi e della sanzione con l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso, sempreché la violazione non sia stata già constatata e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
Fabrizio Tortelotti