Opzione branch exemption: adempimento dei dichiarativi fiscali

Un’impresa residente all’interno del territorio dello Stato può optare per l’esenzione degli utili e delle perdite che sono attribuibili alle proprie stabili organizzazioni all’estero, attraverso il regime della branch exemption. Chiariamo come esercitare l’opzione per questo regime, in particolare in merito alla compilazione della dichiarazione dei redditi.

L’articolo 14 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 noto come decreto crescita ed internazionalizzazione delle imprese ha introdotto, al DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), l’articolo 168-ter, che attribuisce la facoltà, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, di optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero (cd. branch exemption).

Tutte le regole specifiche per applicare il nuovo regime sono contenute nel provvedimento del 27 agosto 2017, che ha fornito indicazioni anche rispetto agli adempimenti dichiarativi a cui è tenuta l’impresa residente che decide di esercitare l’opzione.

La risoluzione n.4/E del 15 gennaio 2018 fornisce inoltre alcune importanti precisazioni in materia con riferimento, in particolare, alla corretta compilazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap nel caso di esercizio dell’opzione con efficacia dal periodo d’imposta 2016.

In estrema sintesi, tramite lo strumento, un’impresa residente in Italia può optare per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero. L’opzione è irrevocabile e totalitaria ed è esercitata nel momento in cui viene costituita la stabile organizzazione, con effetto dallo stesso periodo d’imposta.

Ciò detto, qualora il contribuente intenda esercitare l’opzione in rassegna, dovrà adempiere ai correlati obblighi dichiarativi.

L’opzione va esercitata di norma nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di costituzione della branch oppure, nel caso di imprese che al 7 ottobre 2015 possedevano più stabili organizzazioni in Italia, o che le hanno costituite entro il 31 dicembre 2016, nella dichiarazione 2018, con effetto dal periodo d’imposta 2017.

L’opzione, nel momento in cui viene esercitata, vale per tutte le stabili organizzazioni dell’impresa.

Le nuove indicazioni, di cui alla Risoluzione 4/E, sollecitate tramite interpello da un’associazione di categoria, si sono rese necessarie a causa del mancato allineamento dei modelli dichiarativi al contenuto del Provvedimento di cui sopra.

Da qui la necessità di chiarire come compilare i modelli al fine di consentire alle imprese residenti di avvalersi del regime già a partire dal periodo d’imposta 2016.

Per i modelli fiscali riguardanti il periodo di imposta 2016, al fine di applicare correttamente i chiarimenti resi tramite la citata risoluzione, le imprese potevano presentare una dichiarazione integrativa/ sostitutiva entro novanta giorni dalla data del 31 ottobre 2017, ossia entro il 29 gennaio 2018.

I nuovi chiarimenti riguardano quattro aspetti: imponibile IRES, deduzione ACE, stabili organizzazioni plurime, IRAP.

Imponibile IRES

Il reddito (o la perdita) della branch esente deve essere determinato apportando al risultato del rendiconto economico e patrimoniale le variazioni in aumento e in diminuzione relative alla singola branch e va indicato separatamente nella dichiarazione dei redditi dell’impresa.

Su quest’ultimo aspetto, la risoluzione precisa che, diversamente da quanto attualmente previsto nelle istruzioni per la compilazione del quadro RF:

  • il primo modulo del quadro deve essere compilato dal soggetto che presenta la dichiarazione, affinché l’impresa nel complesso calcoli il suo reddito;
  • i successivi moduli devono essere compilati per determinare il reddito delle singole stabili organizzazioni.

Inoltre:

  • il reddito della branch deve essere sottratto dal reddito imponibile o sommato alla perdita fiscale dell’impresa nel complesso;
  • la perdita della branch viene sommata al reddito imponibile o sottratta alla perdita fiscale dell’impresa nel complesso.

Deduzione ACE

Il provvedimento adotta le seguenti indicazioni:

  • nel prospetto del primo modulo del quadro RS, devono essere indicati i dati relativi esclusivamente alla casa madre;
  • a partire dal secondo modulo del quadro RS, il dichiarante deve riportare nel prospetto i dati della singola branch come individuata nel secondo modulo del quadro RF nel prospetto “Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all’estero di imprese residenti”;
  • l’ammontare complessivo del rendimento nozionale relativo alle stabili organizzazioni non può essere superiore al rendimento nozionale relativo all’impresa nel complesso;
  • la parte di rendimento nozionale relativo alle stabili organizzazioni che eccede quello relativo all’impresa nel complesso viene imputato in proporzione al rendimento nozionale relativo a ogni singola stabile organizzazione, che viene conseguentemente ridotto;
  • a tal fine, nel prospetto Ace della singola branch, il rendimento nozionale spettante è indicato nel campo “Rendimenti totali”, al netto della quota eccedente di competenza della branch;
  • quest’ultimo importo può essere utilizzato in abbattimento del reddito della singola stabile organizzazione, indicando l’ammontare deducibile nella determinazione del reddito tra le altre variazioni in diminuzione del quadro RF, rigo RF55, utilizzando il codice 99, fino a concorrenza del reddito della branch;
  • infine, l’eventuale eccedenza di rendimento nozionale deve essere riportata dalla medesima branch nei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale, indicando l’ammontare spettante nel campo “Eccedenza riportabile”.

Stabili organizzazioni plurime

In relazione al caso in cui in uno stesso paese estero siano presenti più siti produttivi dell’impresa residente, ciascuno dei quali viene considerato, in base alla normativa dello Stato di localizzazione, un’autonoma stabile organizzazione, la risoluzione ricorda che il provvedimento, ai fini dell’applicazione del regime branch exemption, non prevede il riconoscimento di più stabili organizzazioni. Pertanto, per l’esercizio dell’opzione e la determinazione del reddito esente, si considera che all’estero vi sia un’unica stabile organizzazione (fatto salvo il caso in cui il singolo sito produttivo integri i presupposti applicativi della disciplina CFC – Controlled Foreign Companies – società controllate estere).

Irap

Il valore della produzione netta relativa alla branch esente (da scomputare dal valore della produzione netta dell’impresa nel complesso) deve essere determinato in via analitica, partendo dal rendiconto economico e patrimoniale.

Rimarcato questo aspetto, la risoluzione chiarisce che:

  • la quota esente non deve essere indicata nel rigo “Quota del valore della produzione realizzata all’estero”;
  • il valore della produzione netta relativa alla branch esente, essendo determinato in via analitica sulla base del rendiconto economico e patrimoniale, deve essere escluso dalla base imponibile Irap, indicandolo in uno dei campi presenti nei righi dove si riportano le “altre variazioni” (in aumento e in diminuzione), utilizzando il codice “99” (in questo caso non va compilata la sezione II del quadro IS, riservato ai soggetti che determinano la quota del valore della produzione realizzata all’estero secondo criteri forfetari).

Fabrizio Tortelotti