La detrazione per la riqualificazione energetica può essere ceduta anche in favore di coloro che hanno soltanto fornito i materiali o di un subappaltatore che ha eseguito l’intervento. È questo il principio che si desume dai documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate in merito alla cessione del credito risultante da ecobonus e sismabonus.
Come ormai noto, le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica possono essere oggetto di cessione ai sensi dei commi 2-ter e 2-sexiex, dell’art. 14, dl 63/2013:
- nel caso di opere eseguite sulle parti comuni degli edifici condominiali;
- nel caso di interventi effettuati sulle singole unità immobiliari.
Cessione ecobonus e sismabonus secondo il nuovo orientamento dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 17/E/2018 ha chiarito che:
- se il lavoro è eseguito da un’impresa aderente al consorzio o a una rete di imprese, l’importo relativo alla detrazione in esame può essere ceduto anche a tali soggetti anche se non hanno eseguito direttamente i lavori, o al consorzio e/o alla rete. Rimangono esclusi dai possibili beneficiari della cessione gli istituti di credito o gli intermediari anche se hanno aderito al consorzio e/o alla rete di imprese;
- la detrazione relativa agli interventi di riqualificazione energetica può essere oggetto di cessione al subappaltatore, se il prestatore di servizi si avvale di un ulteriore altro soggetto per gli interventi e alle imprese che hanno sottoscritto il contratto d’appalto.
Per ciò che riguarda gli interventi a carattere antisismico, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le indicazioni fornite con la circolare n. 11/E/2018 e n. 17/E/2018 possono essere applicati anche:
- alle somme riferite agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici ubicati nelle zone ad alta pericolosità, cioè quegli interventi che beneficiano della maggiore detrazione pari al 75% e all’85%, articolo 16, comma 1-quinquies, D.L. n. 63/2013;
- all’acquisto dell’unità immobiliare facente parte di edifici interamente ristrutturati dalle imprese di costruzione ubicati nelle zone a rischio sismico 1 (come previsto da OPCM 3519/2006).
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN