Fattura elettronica e detrazione IVA. A partire da quale momento è possibile detrarre l’IVA su acquisti?

Quali sono le regole per determinare il momento di ricezione della fattura elettronica? Di conseguenza, a partire da quale momento si può esercitare la detrazione IVA? Rispondiamo a queste domande alla luce delle importanti novità introdotte dal D.L. 119/2018.

La fattura elettronica, trasmessa dal cedente o prestatore (o da un terzo incaricato) al Sistema di Interscambio, viene recapitata da quest’ultimo al destinatario indicato sul documento. Il recapito avviene secondo modalità differenti a seconda del canale di ricezione attivato dal destinatario.

Il soggetto passivo IVA può scegliere di ricevere le fatture mediante:

  • un sistema di posta elettronica certificata;
  • uno degli specifici canali di colloquio accreditati con il Sistema di Interscambio (uno specifico sistema di cooperazione applicativa su rete Internet o un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP).

Una volta indicato in fattura l’indirizzo PEC o il codice destinatario del cessionario o committente, quest’ultimo lo riceverà sul relativo canale.

In alternativa ai suddetti canali, l’emittente indicherà nel campo “codice destinatario” della fattura un codice convenzionale (“0000000”) rendendo disponibile da parte del Sistema di Interscambio:

  • l’originale della fattura elettronica sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, all’interno di un’area riservata al cessionario o committente;
  • un duplicato informatico della fattura sul medesimo sito web, in un’area riservata al cedente o prestatore.

La determinazione del momento di ricezione della fattura elettronica varia quindi a seconda della tipologia di destinatario e delle modalità di recapito.

A partire da tale data decorrevano, fino all’entrata in vigore del D.L. 119/2018, per i soggetti passivi IVA, i termini per l’esercizio della detrazione.

Con l’entrata in vigore del suddetto Decreto, l’articolo 14 D.L. 119/2018 introduce un’importante modifica in relazione ai termini per l’esercizio della detrazione, la cui decorrenza richiede il possesso della fattura. Tuttavia, modificando l’articolo 1 D.P.R. 100/1998, si prevede ora che la detrazione può essere esercitata non solo in relazione alle fatture ricevute e annotate entro la fine del mese, bensì anche per quelle in possesso e registrate dal contribuente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Rimangono fermi, in ogni caso, i “vecchi” termini dell’esercizio del diritto di detrazione riguardo ai documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente il cui documento è pervenuto l’anno successivo.

Riassumendo, le modalità di recapito si distinguono a seconda della tipologia di soggetto destinatario:

  • soggetto passivo IVA:
    • PEC e canale telematico per il colloquio con il SDI (Codice di Interscambio);
    • area riservata del sito web Fatture e corrispettivi;
  • soggetto privato consumatore:
    • area riservata del sito web Agenzia Entrate.

Il Provvedimento Agenzia Entrate n.89757 del 30.04.2018 chiarisce quali sono gli effettivi momenti in cui si intendono ricevute le fatture elettroniche da parte dei soggetti destinatari, in quanto è da tale momento che si realizzano i presupposti volti alla detrazione IVA.

Nello specifico è previsto che per il soggetto passivo IVA che si avvale di un canale telematico di colloquio con il Sistema di Interscambio, che può quindi essere collegato ad un indirizzo PEC, o ad un proprio codice di interscambio od in alternativa al codice di interscambio di un Provider, il momento di ricezione si realizza alla data resa disponibile al destinatario secondo le modalità previste dallo specifico canale di ricezione prescelto.

Diversamente, se il suddetto soggetto passivo si avvale dell’utilizzo dell’Area riservata del sito web Agenzia Entrate, il momento di ricezione coincide con la data di presa visione della fattura da parte del cessionario o committente.

Da ultimo occorre precisare che la fattura emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio e successivamente scartata si considera come non emessa e pertanto il momento di ricezione/detrazione non rileva.

Lavinia Linguanti – Centro Studi CGN