Erogazioni liberali alle ONLUS: modalità operative per la detrazione

Le erogazioni liberali sono donazioni che il contribuente effettua a particolari enti per sostenere il prosieguo delle loro attività. Il Legislatore riconosce dei benefici fiscali ai contribuenti che effettuano tali erogazioni. Ecco come fruirne.

L’Agenzia delle Entrate ha previsto che, per le erogazioni avvenute a decorrere dall’anno 2017, sia necessario rinvenire dalla documentazione attestante il versamento il carattere di liberalità del pagamento; pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Misura del beneficio

Le erogazioni liberali detraibili al 26% sono rivolte solamente alle ONLUS, iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), fino ad un massimo di 30.000 euro.

Beneficiano invece della detrazione del 19% le erogazioni liberali effettuati alle ONLUS che operano a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari.

In alternativa alla detrazione, le erogazioni effettuate alle ONLUS sono deducibili dal reddito complessivo ai sensi:

  • dell’art. 10, comma 1, lett. g), del TUIR riferito alle erogazioni liberali in favore delle Organizzazioni non governative (ONG) che hanno mantenuto la qualifica di ONLUS e iscritte all’Anagrafe delle ONLUS (Risoluzione 24.02.2015, n. 22);
  • dell’art. 14, comma 1, del DL n. 35 del 2005 nel limite del 10% del reddito complessivo e comunque entro euro 70.000 annui (Circolare 19.08.2005, n. 39).

La detrazione spetta anche per le somme erogate a favore delle ONLUS per adozioni a distanza se la stessa ONLUS che percepisce l’erogazione certifica la spettanza della detrazione d’imposta (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.6.2).

Ovviamente il contribuente per lo stesso onere potrà applicare alternativamente la detrazione ovvero la deduzione dell’importo erogato.

A quali ONLUS è possibile effettuare le erogazioni?

Si rinvia all’elenco delle ONLUS disponibile nel sito dell’Agenzia delle Entrate.
L’elenco aggiornato delle ONG (che abbiano mantenuto la qualifica di ONLUS) riconosciute idonee è consultabile on line sul sito www.esteri.it.

Modalità di pagamento

L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLGS n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).  Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

Marco Beacco – Centro Studi CGN