Il D.L. 83/2014 ha introdotto un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il c.d. Art bonus, quale sostegno a favore del patrimonio culturale pubblico.
Si tratta di un incentivo fiscale pari al 65% della stessa erogazione in favore di tutti i soggetti indipendentemente dalla forma giuridica (privati, enti o società).
Le donazioni liberali effettuate in denaro che danno diritto al credito di imposta devono riguardare gli anni di imposta a partire dal 2014 e devono essere riferiti ai seguenti interventi:
- manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione (a partire dal 2015);
- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
In sede di conversione del D.L. 83/2014, la misura agevolativa è stata estesa anche liberalità effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, laddove destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
La disciplina relativa al bonus è stata recentemente integrata dalla legge 175/2017 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia), che ha previsto l’estensione del credito d’imposta alle donazioni dirette al sostegno dei soggetti che operano nel settore dello spettacolo quali, in particolare, “istituzioni concertistico-orchestrali, teatri nazionali, teatri di rilevante interesse culturale, festival, imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, dei circuiti di distribuzione” (articolo 5, comma 1).
Le erogazioni liberali possono essere elargite esclusivamente in favore del patrimonio di proprietà pubblica: sono quindi esclusi dall’Art bonus le erogazioni liberali effettuate in favore di un bene culturale, se questo è di proprietà privata anche senza fini di lucro.
Inizialmente era prevista una sua applicazione limitata al solo triennio 2014-2016, ma la legge di stabilità 2016 lo ha reso permanente (articolo 1, comma 318 legge 208/2015).
Il credito è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il bonus è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, per i soggetti titolari di reddito d’impresa (oltre a non rilevare ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap), è utilizzabile in compensazione.
Sull’agevolazione, l’Agenzia ha fornito chiarimenti con la circolare 24/E del 31 luglio 2014 e tramite le recenti risposte ad istanza di interpello.
Risposta 18 del 28 settembre 2018
Con riferimento ad una associazione non riconosciuta che opera nel settore della cultura musicale, organizzando manifestazioni culturali, concerti e rassegne, Agenzia delle Entrate e Mibac (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) indicano che il credito d’imposta per le donazioni liberali spetta esclusivamente ai soggetti pubblici e privati organizzatori in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017 per l’accesso ai contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (Fus).
Nel caso l’Associazione in oggetto non risulta rientrare nelle categorie previste dalla citata legge n. 175 del 2017 e, pertanto, le erogazioni liberali destinate al sostegno delle attività della medesima non sono ammissibili al beneficio fiscale in questione.
Risposta 20 del 3 ottobre 2018
In questo caso, in risposta sempre ad una istanza di interpello, si specifica che le elargizioni effettuate in favore di un’associazione (nel caso specifico un’associazione culturale con personalità giuridica privata) alla quale è stato affidato un intervento di restauro e manutenzione di un bene culturale pubblico (nel caso specifico una fontana), possono essere ammesse al beneficio in esame.
Nel caso di specie, come precisato sempre dal MIBAC, le erogazioni liberali in denaro sono conferite a un soggetto (l’associazione istante) che può essere considerato, ai sensi della Convenzione stipulata con l’ente consortile pubblico, “quale affidatario del bene”.
Si precisa, inoltre, che l’affidatario destinatario delle offerte agevolabili è vincolato all’utilizzo delle somme ricevute per le finalità e con le modalità stabilite nella citata Convenzione per l’esecuzione del progetto così come approvato dalla Soprintendenza e che, in ogni caso, le donazioni dovranno avere quale causale del versamento l’esplicito riferimento agli interventi in oggetto.
Fabrizio Tortelotti