La Legge di Bilancio 2019 contiene una disposizione normativa che si propone di superare le difficoltà che hanno incontrato le imprese minori di cui all’art. 66 del TUIR in sede di determinazione del reddito per via dell’applicazione del nuovo regime di cassa, che non considera quali componenti positivi le rimanenze delle merci in magazzino. Vediamo in cosa consiste questa novità.
A seguito dell’applicazione del nuovo regime, per l’esercizio 2017 che rappresenta il primo anno di applicazione, molte imprese in contabilità semplificata hanno chiuso il periodo di imposta in perdita. Si è trattato dell’epilogo naturale legato all’imputazione delle rimanenze finali al 31 dicembre 2016 e riportate all’inizio del periodo di imposta 2017 senza poter contrapporre al 31 dicembre 2017, tra i componenti positivi di reddito, le giacenze in magazzino.
In base all’art. 8 del TUIR attualmente in vigore in tema di perdite d’impresa, si prevede quanto segue:
- le perdite derivanti da imprese in contabilità ordinaria e da partecipazione in società di persone in contabilità ordinaria possono essere portate in compensazione con redditi della stessa natura e, per l’eccedenza, è consentito il riporto ai periodi successivi;
- le perdite derivanti da imprese in contabilità semplificata e da partecipazione in società di persone in contabilità semplificata e per quelle conseguite da lavoratori autonomi possono essere portate in compensazione con altri redditi (di qualsiasi natura) e non è consentito il riporto ai periodi successivi;
- le perdite derivanti da società di capitali e da partecipazione in società di capitali trasparenti possono essere portate in compensazione con redditi della stessa natura e, per l’eccedenza, è consentito il riporto illimitato ai periodi successivi in misura non superiore all’80% del reddito conseguito.
Ora il disegno di Legge di Bilancio 2019 prevede a regime che:
- per le imprese in contabilità semplificata ed in contabilità ordinaria,
- per i soci di società di persone in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria,
si applicano le stesse regole previste per le perdite delle società di capitali, cioè compensazione con redditi della stessa natura e, per l’eccedenza, riporto illimitato ai periodi successivi nel limite dell’80% del reddito conseguito.
In buona sostanza, secondo la disposizione in corso di approvazione, il divieto di riportare a nuovo le perdite negli esercizi successivi riguarderà solo gli esercenti arti e professioni che potranno scomputare l’eventuale risultato negativo da tutti gli altri redditi dichiarati, ma nello stesso periodo di imposta.
Da un punto di vista pratico, l’utilizzo delle perdite non potrà essere superiore all’80% dei relativi redditi di impresa conseguiti nei predetti periodi di imposta. Ad esempio se la perdita riportata a nuovo è pari a 15.000 euro, ed il reddito, al lordo della compensazione ammonta a 10.000 euro, l’utilizzo potrà avvenire entro il limite massimo di 8.000 euro. Il contribuente dovrà determinare le imposte su un imponibile pari a 2.000 euro. Le perdite residue, pari a euro 7.000 euro, potranno essere utilizzate nei periodi di imposta successivi. L’entrata in vigore del nuovo regime sarà a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e trattandosi di soggetti IRPEF, a partire dal 1° gennaio 2018.
In via transitoria, la nuova regola di compensazione delle perdite, limitatamente alle perdite delle imprese in contabilità semplificata e a quelle derivanti da partecipazioni in società in contabilità semplificata, subisce le seguenti deroghe:
- le perdite maturate nel 2018 sono compensabili nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito e nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito;
- le perdite maturate nel 2019 sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito.
Considerando i dati dell’esempio precedente se la perdita del 2018 è pari a 15.000 euro, ed il reddito d’impresa dell’anno 2019 è pari, al lordo della compensazione, a 10.000 euro, l’utilizzo della perdita potrà avvenire entro il limite massimo di 4.000 euro. L’imprenditore dovrà determinare le imposte su un imponibile pari a 6.000 euro. Le perdite residue, pari a 11.000 euro, potranno essere utilizzate nei periodi di imposta successivi.
Inoltre, per le perdite maturate nel 2017 si stabilisce una ulteriore disposizione transitoria che va a risolvere la questione delle perdite formatesi nel 2017 in capo ai soggetti in contabilità semplificata con rimanenze di magazzino rilevanti a causa del passaggio obbligatorio al regime di cassa. In particolare, si stabilisce che la parte che non ha trovato capienza secondo le vigenti regole (compensazione con altri redditi):
- è compensabile nel 2018 e nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito;
- è compensabile nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN