I clienti non pagano? Alla parcella serve il visto!

Parcella con visto per chiedere un decreto ingiuntivo
Sei un professionista e hai dei crediti? Stai forse pensando di agire legalmente? Allora devi sapere che una recente sentenza della Cassazione ha stabilito che il professionista che chiede un decreto ingiuntivo per il pagamento dei compensi deve produrre la parcella con il visto dell’Ordine di appartenenza.

Con la sentenza n. 22655 del 31 ottobre 2011, infatti, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di una società in accomandita semplice, cliente di un ragioniere commercialista che aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento della sua parcella.

Analizziamo brevemente i fatti
Con un atto di citazione una società in accomandita semplice proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace, con il quale, dietro istanza di un ragioniere commercialista, le era stato intimato il pagamento di una certa somma oltre ad interessi legali per prestazioni professionali di consulenza fiscale.

Con sentenza depositata il 04.03.2003 il giudice adito rigettava l’opposizione e con sentenza depositata il 17.10.2005 il Tribunale rigettava l’appello proposto dall’opponente avverso la predetta decisione.

Così, contro le due sentenze di merito, la società cliente presentava ricorso in Cassazione. Stavolta vincendolo!

Questi i motivi della decisione dei giudici di Cassazione

Secondo la II sezione civile della Corte di Cassazione in base al combinato disposto degli articoli 633 e 636 del codice di procedura civile, “la domanda monitoria relativa a crediti per prestazioni professionali deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale”.

Nel caso in esame, stante la mancata produzione di tale documentazione, il decreto ingiuntivo non avrebbe potuto essere emesso.

La Cassazione ha altresì chiarito che “l’opposizione a decreto ingiuntivo, anche quando è proposta allo scopo di sostenere l’illegittimità del ricorso alla procedura monitoria, instaura comunque un giudizio di merito sul credito vantato e fatto valere dal ricorrente con la richiesta –  che assume veste di domanda – del decreto di ingiunzione, ed il relativo giudizio, anche quando il decreto sia revocato sui presupposti che non poteva essere concesso, si conclude con una pronuncia di merito sulla dedotta pretesa (Cassazione Sez. 2 10.09.2009 n. 19560). Il giudice dell’opposizione, pertanto, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l’eventuale domanda riconvenzionale dell’opponente), ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso (Cassazione Sez. 3 12.05.2003 n. 7188; Cassazione Sez. 2 04.12.1997 n. 12311)”.

Secondo i giudici della Suprema Corte il tribunale che aveva rigettato l’appello proposto dall’opponente ha commesso un errore nel considerare superata la questione proposta dalla società cliente del ragioniere perché era già stata accertata l’esistenza del credito.

Inoltre, secondo la Cassazione, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non si richiede affatto che la dichiarazione di quietanza annotata sulla fattura sia autografa. Basta soltanto il timbro con la dicitura “pagato”.

La sentenza infatti ribadisce che “il rilascio della quietanza non richiede forme particolari, sicché essa può essere contenuta anche nella fattura che il creditore invii al proprio debitore in ottemperanza alle norme fiscali e risultare da qualsiasi, non equivoca attestazione dell’adempimento dell’obbligazione, come l’annotazione”pagato” o altra equivalente”.

In conclusione, il principio sancito dalla Corte di Cassazione è che il professionista che chiede un decreto ingiuntivo per il pagamento dei compensi deve produrre la parcella corredata del parere dell’Ordine professionale cui appartiene.

Autore: Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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