A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 119/2018 sono state approvate importanti modifiche alla disciplina della fattura elettronica, con specifico riferimento ai termini di trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.
Ricapitolando, ai sensi dell’art. 1 co. 3 del D.Lgs. 127/2015, modificato dall’art. 1 co. 909 e ss. della L. 205/2017, l’obbligo di fatturazione elettronica verrà esteso con decorrenza dal 1° gennaio 2019:
- alla generalità delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi;
- effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia;
- verso soggetti passivi IVA ovvero verso privati consumatori.
Restano esclusi:
- i soggetti non residenti identificati in Italia ai fini IVA (cfr. 15del DL 119/2018 e circ. 13/E/2018);
- i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio ex DL 98/2011 o del regime forfetario ex L. 190/2014.
Le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti e non stabiliti in Italia potranno continuare ad essere documentate, alternativamente, mediante fattura cartacea o elettronica (anche con formati diversi dal formato XML) e, nella generalità dei casi, saranno oggetto della nuova comunicazione mensile delle operazioni transfrontaliere, introdotta con decorrenza dal 2019 dalla stessa legge di bilancio 2018.
Nello specifico per limitare gli effetti negativi derivanti da possibili ritardi nell’adeguamento dei sistemi informatici al nuovo obbligo di fatturazione elettronica, l’art. 10 del DL 119/2018 stabilisce che, per il primo semestre del 2019 quale norma “transitoria”, le sanzioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 471/97:
- non si applicano se la fattura è emessa in formato elettronico entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo di riferimento;
- si applicano con riduzione dell’80%, a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA relativa al periodo successivo.
Il sistema sanzionatorio sopra richiamato prevede una sanzione per omessa fatturazione che va dal 90% al 180% di cui all’art. 6 del D.Lgs. 471/1997, che a seguito del suddetto intervento normativo non si applica in una prima fase di inserimento.
A mero titolo esemplificativo, un contribuente mensile che effettua un’operazione entro il 30 aprile 2019 dovrà trasmettere la fattura elettronica al SdI entro il 16 maggio 2019, fermo restando che la relativa imposta dovrà confluire nella liquidazione del mese di aprile.
L’art. 11 del DL 119/2018, invece, modifica, a regime, inserendo la nuova lettera g-bis) dell’articolo 21 del D.P.R. 633/1972, i termini di emissione delle fatture (indipendentemente dal formato cartaceo o elettronico), stabilendo che, a partire dal 1° luglio 2019, la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (determinato ex art. 6 del DPR 633/72). In tal caso, la data di effettuazione dovrà essere specificamente indicata sul documento, in quanto diversa da quella di emissione della fattura.
In merito alla data di effettuazione, questa dovrà rilevarsi nella consegna o spedizione, ovvero pagamento a seconda della fattispecie.
L’intervento normativo sopra analizzato consentirà ai soggetti obbligati all’invio della fattura elettronica di gestire in tempi ragionevoli, sia nella prima fase di applicazione che nelle modalità introdotte a regime, il ciclo di emissione delle fatture attive ed il successivo obbligo di trasmissione attraverso il Sistema di interscambio.
Lavinia Linguanti – Centro Studi CGN