Con Circolare del 16 ottobre 2018, n. 102, l’Inps fornisce chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle norme in materia di previdenza sociale applicabile, di cui al Regolamento (CE) n. 883/2004 e al relativo Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009, ai soggetti iscritti alla Gestione separata e non residente nel territorio italiano.
Nel dettaglio, dette disposizioni fanno riferimento ai criteri per la determinazione della legislazione da applicare al lavoratore sulla base di due principi di carattere generale: il principio dell’unicità e il principio di territorialità della legislazione applicabile.
Per quanto concerne, in particolare, la determinazione della legislazione applicabile all’interessato nelle situazioni di esercizio di attività in più Stati, si richiama la procedura stabilita dall’articolo 16 del Regolamento (CE) n. 987/2009, recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, secondo cui l’Istituzione designata dall’Autorità competente dello Stato membro di residenza della persona che esercita attività in due o più Stati, su richiesta della persona o se informata della situazione da un’altra Istituzione interessata, determina la legislazione applicabile all’interessato.
Il principio di territorialità della legislazione applicabile stabilisce, invece, che il lavoratore sia soggetto alla legislazione dello Stato nel cui territorio svolge la sua attività lavorativa.
Nonostante nessuna norma comunitaria specifica sia applicabile direttamente alle categorie di lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95, come precisato con la circolare n. 83 del 1° luglio 2010, l’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004 definisce come attività subordinata o autonoma anche le attività che sono ad esse assimilate in base alla legislazione dello Stato membro in cui tali attività sono esercitate.
Ne consegue che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, al fine della determinazione della legislazione applicabile in base alla normativa comunitaria, con riferimento alle figure iscritte alla Gestione separata, sono assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori dipendenti i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:
- dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da MUIR;
- medico in formazione specialistica (cfr. la circolare n. 37/2007);
- collaborazione coordinata e continuativa le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente sia nei tempi che nel luogo di lavoro (etero organizzate).
Sono inoltre assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori autonomi i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:
- amministratore, sindaco, revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, liquidatore di società;
- collaboratore di giornale, riviste, enciclopedia e simili;
- partecipante a collegi e commissioni;
- venditore porta a porta;
- rapporto occasionale autonomo (di cui alla legge n. 326/2003);
- collaborazione coordinata e continuativa nei casi in cui il rapporto non è etero organizzato;
- tutti i liberi professionisti per i quali non è prevista alcuna Cassa previdenziale obbligatoria.
L’articolo 13, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 883/2004 prevede, inoltre, che nel caso di esercizio simultaneo di attività subordinata e autonoma nel territorio di più Stati membri, il lavoratore è assoggettato unicamente alla legislazione dello Stato dove è esercitata l’attività subordinata.
Poste le suddette premesse, in applicazione delle norme comunitarie in materia di legislazione applicabile (art. 13 del Regolamento (CE) n. 883/2004 e art. 16 del Regolamento (CE) n. 987/2009), il lavoratore deve essere assoggettato alla legislazione italiana (tale situazione è certificata con il documento portatile A1), per l’esercizio di attività che comportano l’iscrizione alla Gestione separata.
Nei casi in cui, in applicazione delle norme comunitarie in materia di legislazione applicabile, il lavoratore debba essere assoggettato alla legislazione di un altro Stato (tale situazione è certificata con il documento portatile A1), anche se è esercitata un’attività che in Italia comporta l’iscrizione alla Gestione separata, il lavoratore deve essere assoggettato unicamente alla legislazione dello Stato estero.
Si precisa, infine, che per l’applicazione delle disposizioni comunitarie, che regolano l’esercizio di un’attività lavorativa in due o più Stati membri, le attività svolte dal lavoratore subordinato e/o dal lavoratore autonomo sono prese in considerazione come se, nel loro insieme, le retribuzioni fossero riscosse e le attività fossero esercitate nello Stato membro la cui legislazione è applicabile.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato