Sugli enti sportivi i dubbi della mancata comunicazione all’Agenzia

La circolare AdE 18/E/2018, in merito alle associazioni e società sportive dilettantistiche, ha lasciato agli operatori del settore alcuni dubbi, in particolare per quanto riguarda l’opzione per il regime forfettario 398/91. Vediamo di cosa si tratta.

Riguardo all’applicazione della legge n. 398/1991 nel caso di mancata comunicazione dell’opzione, l’Agenzia delle entrate stabilisce che “in presenza di comportamento concludente del contribuente e di regolare comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’opzione per il regime di cui alla legge n. 398/1991, la mancata presentazione della comunicazione alla Siae non comporta la decadenza dal regime agevolativo in esame, non avendo la stessa comunicazione natura costitutiva ai fini della fruibilità dello stesso”.

La precisazione dell’Amministrazione finanziaria implica che il comportamento concludente regolarizzi la mancata comunicazione alla Siae ma nella Circolare non viene precisato alcunché qualora l’associazione non trasmetta la comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Infatti, va ricordato che le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che hanno scelto di avvalersi del regime di cui alla legge n. 398 del 1991 devono effettuare la comunicazione all’Agenzia delle entrate utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA: in altri termini i soggetti sopra ricordati dovranno barrare l’apposita casella del Quadro VO della dichiarazione IVA che dovrà essere allegata alla dichiarazione dei redditi.

Ora, se il comportamento concludente non fosse sufficiente a regolarizzare la mancata comunicazione alle Entrate, la conseguenza per le associazioni e per le società sportive sarebbe quella di non poter avvalersi dei benefici di cui alla legge n. 398/1991.

Considerato che in caso di risposta negativa, le conseguenze potrebbero essere significative per le associazioni sportive, sarebbe auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle entrate.

Massimo D’Amico – Centro Studi CGN