Entro il 27 dicembre 2018 i contribuenti che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA dovranno procedere al versamento dell’acconto IVA, che rappresenta l’ultimo pagamento e chiude il calendario degli adempimenti fiscali.
L’acconto viene determinato secondo uno dei seguenti metodi:
- metodo storico;
- metodo previsionale;
- metodo delle operazioni effettuate.
Il metodo più diffuso è sicuramente quello storico, ritenuto più semplice e sbrigativo, mentre i metodi previsionale e delle operazioni effettuate vengono applicati in determinate situazioni specifiche. Qualunque sia il metodo adottato, l’acconto che si determina sarà scomputato dall’imposta dovuta risultante dalla liquidazione effettuata a seconda del regime adottato:
- per il mese di dicembre, per i contribuenti mensili, con pagamento al 16 gennaio 2019;
- per il quarto trimestre 2018, per i contribuenti trimestrali speciali, con pagamento entro il 18 febbraio 2019;
- nella liquidazione annuale per l’anno 2018, per i contribuenti trimestrali su opzione, pagamento entro il 18 marzo 2019.
Nel presente articolo analizziamo i metodi diversi da quello storico per il calcolo dell’acconto IVA con le relative modalità di pagamento.
L’acconto IVA determinato secondo il metodo previsionale consiste nel commisurare la somma dovuta sulla base del dato previsionale 2018, ovvero sulla base delle operazioni che verranno effettuate nel mese di dicembre, o nel quarto trimestre o nella dichiarazione annuale dell’anno in corso. L’adozione di tale metodo prevede, per non incorrere in sanzioni, la necessità che a consuntivo l’acconto versato per il 2018 non risulti inferiore all’88% di quanto effettivamente dovuto per il periodo di riferimento (mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione IVA relativa al 2018).
Il metodo delle operazioni effettuate consente al contribuente di determinare l’IVA dovuta in acconto in ragione del 100% dell’importo che deriva effettuando un’apposita liquidazione IVA al 20 dicembre. Tale metodo consiste nel determinare l’ammontare dell’acconto dovuto tenendo in considerazione le operazioni effettuate con riferimento al periodo 1.12 – 20.12 (contribuente mensile), ovvero 1.10 – 20.12 (contribuente trimestrale). Si tratta di una liquidazione dell’IVA effettuata al solo scopo di determinare l’acconto dovuto, il cui risultato a debito dovrà essere versato interamente.
Si ricorda, infine, che sono esonerati dal versamento dell’acconto IVA:
- i soggetti che presentano una base di riferimento a credito (storico 2017 o presunto 2018);
- i soggetti che presentano un importo dovuto inferiore ad euro 103,29;
- coloro che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre se mensili, o 30 settembre se trimestrali;
- coloro che hanno iniziato l’attività nel corso del 2018;
- i soggetti che adottano il regime dei minimi;
- i soggetti che adottano il regime forfetario;
- i soggetti usciti dal regime dei minimi o dal regime forfetario con decorrenza 2018, con applicazione del regime ordinario;
- i soggetti che applicano il regime forfetario ex 398/1991.
Il versamento dell’acconto IVA va effettuato utilizzando il modello di pagamento F24 con i seguenti codici tributo:
- “6013” per i contribuenti mensili,
- “6035” per quelli trimestrali.
L’anno di riferimento da indicare è il “2018”.
L’ammontare dell’acconto, unitamente all’indicazione circa il metodo adottato per la sua determinazione, andranno indicati in sede di dichiarazione IVA per l’anno 2018 (mod. IVA/2019): negli appositi campi che accolgono i dati dei versamenti (rigo VP13 della liquidazione periodica relativa al mese di dicembre oppure rigo VH17).
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN