Split payment: registrazioni contabili delle fatture di acquisto e di vendita

Il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment), introdotto dalla Legge di stabilità del 2015 (art.1 L.190/2014), prevede che per le fatture emesse nei confronti dei soggetti che adottano questo meccanismo, l’imposta addebitata in fattura non venga incassata dal fornitore ma versata dall’azienda cliente. Analizziamo di seguito quali sono i soggetti nei confronti dei quali si applica questo regime e quali saranno le registrazioni effettuate nella contabilità dell’azienda che emette il documento ed in quella del soggetto che la riceve.

Fatture di vendita in split payment

Chi sono i soggetti che dovranno emettere delle fatture in split payment?

Ricordiamo brevemente che sono obbligati a emettere fatture in split payment tutti i soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di pubbliche amministrazioni e loro controllate (si veda elenco nel sito www.indicepa.gov.it), nonché con le società quotate al Fitse Mib. Sono stati recentemente esclusi da quest’obbligo (a partire dal 14 luglio 2018 con l’entrata in vigore del D.L. 87/2018) i lavoratori autonomi.

Come deve essere emessa una fattura in split payment?

Una fattura in split payment non presenta regole particolari; è importante però che nel testo del documento venga riportata la seguente dicitura “Operazione assoggettata a split payment con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell’ex art.17-ter del DPR 633/1972”.

Qual è la corretta modalità di registrazione delle fatture di vendita in split payment?

Per registrare questi documenti in contabilità è possibile scegliere tra due modalità alternative:

1) Nel primo caso si procedere con la registrazione di una comunissima fattura di vendita all’interno della quale, al posto del conto IVA c/vendite, viene movimentato un conto apposito (ad esempio IVA c/vendite in split payment):

Successivamente viene effettuata una seconda registrazione che storna il conto IVA c/vendite in split payment e riduce in avere il credito nei confronti del cliente:

Quando il cliente pagherà la fattura, l’incasso verrà rilevato al netto dell’imposta:

2) La seconda modalità di registrazione prevede la registrazione di un’unica scrittura nella quale il cliente viene movimentato in dare già al netto dell’IVA e il conto IVA c/vendite in split payment viene movimentato per lo stesso importo sia in dare che in avere:

La rilevazione dell’incasso sarà sempre per il totale fattura al netto dell’imposta:

Fatture di acquisto in split payment

Dall’altro lato, la normativa concede anche alle pubbliche amministrazioni, alle aziende a loro collegate e alle imprese quotate in borsa la facoltà di scegliere tra due diverse modalità di assolvimento dell’imposta:

  1. versamento diretto: ciascuna tipologia di soggetto destinatario della fattura dovrà utilizzare per il pagamento dell’IVA specifiche modalità di versamento previste dalla legge (ad es. per acquisti nell’esercizio dell’attività commerciale il versamento viene effettuato tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 6041);
  2. doppia annotazione delle fatture nel registro acquisti e vendite: valida solo se il soggetto è titolare di partita IVA e se l’operazione è svolta nell’ambito della propria attività commerciale, consiste nella contestuale rilevazione dell’IVA a debito e dell’IVA a credito, computando l’imposta nell’ambito della liquidazione periodica del periodo.

Qual è la corretta modalità di registrazione delle fatture di vendita in split payment?

Nel primo dei due casi esposti sopra (versamento diretto) occorrerà rilevare le seguenti registrazioni:

  • la prima consiste nella registrazione della fattura di acquisto nella quale l’IVA viene considerata integralmente indetraibile e viene portata totalmente in aumento del conto di costo (nel nostro esempio l’imponibile è pari a € 800 e l’imposta a € 176):

  • con la seconda registrazione si storna il debito verso il fornitore e si rileva in avere il debito IVA (che si chiuderà successivamente, a seguito del versamento dell’imposta):

Nel secondo caso (doppia annotazione delle fatture nel registro acquisti e vendite) occorrerà rilevare in contabilità le seguenti registrazioni:

  • nella prima vengono rilevati il conto di costo e l’IVA c/acquisti in dare e in contropartita il debito verso il fornitore:

  • nella seconda viene stornato in dare il debito verso il fornitore e in avere l’IVA c/vendite in avere: in questo modo l’imposta rientrerà nel calcolo della liquidazione IVA periodica.

Giulia Bianchet – Centro Studi CGN