Dal 1° luglio 2019 il processo tributario telematico diventerà obbligatorio. Sarà quindi completamente abolito il deposito cartaceo della documentazione relativa alle liti che si instaureranno da quella data in poi. Riepiloghiamo le novità in arrivo.
L’ art. 16 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (c.d. “Decreto fiscale“) recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria e in vigore dal 24 ottobre 2018 introduce l’obbligo del processo tributario telematico (attualmente facoltativo) riformando in tal senso anche lo stesso D.lgs. 546/1992, il quale regolamenta l’intera materia del contenzioso tributario.
Così, per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019, il processo tributario telematico (PTT) diviene obbligatorio per tutte le parti del processo (compresi consulenti e organi tecnici), le quali potranno notificare e depositare gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti esclusivamente con modalità telematiche.
Ne conseguirà la completa abolizione del deposito cartaceo della documentazione relativa alle liti che si instaureranno da quella data in poi presso le segreterie delle Commissioni tributaria provinciali e regionali.
Ad oggi quindi la notifica e il deposito degli atti in via telematica è una facoltà della parte in causa e non un obbligo.
Questa decisione stravolge la disciplina vigente secondo la quale l’obbligo all’invio telematico riguarda le comunicazioni delle segreterie, ovvero la comunicazione della data di udienza e del dispositivo della sentenza, mediante la casella PEC indicata dal difensore nel ricorso e nella nota di iscrizione al ruolo.
Tuttavia le modalità telematiche resteranno facoltative solo per i soggetti che decideranno di non avvalersi dell’assistenza tecnica nelle cause di valore inferiore ai tremila euro.
Viene inoltre sancito che, fino a quando il processo telematico non sarà obbligatorio, le parti potranno utilizzare, in ogni grado del giudizio, le procedure telematiche per le notifiche e i depositi degli atti processuali e questo, a prescindere dalla modalità, cartacea o telematica, prescelta dalla controparte nonché dell’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analoghe.
È bene evidenziare che è lasciata facoltà al Presidente della Commissione Tributaria e/o al Presidente di Sezione, nel caso in cui il ricorso sia già iscritto a ruolo, ovvero al collegio giudicante, se la questione sorge in udienza, di poter, in via del tutto eccezionale, autorizzare con provvedimento motivato il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.
In particolare si può derogare all’obbligatorietà del deposito telematico in caso di “mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario”: in questo caso le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione Tributaria.
Tra le altre misure in tema di contenzioso fiscale, si segnala la possibilità, per le parti, di richiedere la partecipazione a distanza che si prevede verrà svolta mediante un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore e dall’ente di riscossione in modo da garantire la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di ascoltare quanto viene detto.
Per ricorrere al processo tributario telematico è necessario registrarsi al sistema informativo della Giustizia tributaria denominato SIGIT-PTT.
Il SIGIT permette di svolgere diverse operazioni, tra cui:
- il deposito telematico dei ricorsi e degli atti processuali presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali;
- la comunicazione delle sentenze alle parti interessate;
- l’accesso telematico delle parti al fascicolo informatico del processo, costituito da tutti i documenti validamente inviati e acquisiti dal SIGIT e sostitutivo del faldone cartaceo ordinario.
Alla scadenza dei diversi termini processuali, la piattaforma archivierà la documentazione, che quindi sarà a disposizione del presidente di Commissione Tributaria per l’esame e l’assegnazione alla competente sezione.
Fabrizio Tortelotti