Qualunque impresa importi, produca o utilizzi imballaggi è sottoposta ad adempimenti definiti dal Consorzio Nazionale Imballaggi. Chiariamo in cosa consistono gli obblighi previsti e quali sono le sanzioni in caso di inadempimento.
Il Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) è il Consorzio privato e senza scopo di lucro che si occupa della gestione dei rifiuti di imballaggio che si basa sulla prevenzione, sul recupero e sul riciclo dei materiali da imballaggio. Esso è stato istituito per legge (D.Lgs. 22/1997) fra i produttori e gli utilizzatori ed i distributori di imballaggi, per favorire un corretto smistamento e riciclo dei contenitori da imballaggi.
L’adesione al Conai è obbligatoria, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, per:
- produttori di imballaggi: produttori di imballaggio o di materiali di imballaggio ed importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
- utilizzatori di imballaggi: coloro che confezionano i propri prodotti con imballaggi o materiali da imballaggio, i commercianti di prodotti imballati, i distributori e gli importatori di prodotti imballati, i commercianti di imballaggi vuoti che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuarne alcuna trasformazione.
Sono esclusi dall’obbligo di adesione al Consorzio gli utenti finali degli imballaggi, cioè coloro che non effettuano commercializzazione o distribuzione ma utilizzano i prodotti nell’esercizio della propria attività.
La quota di partecipazione è costituita da un importo fisso di 5,16 euro più un eventuale importo variabile in relazione ai ricavi complessivi dell’impresa e si traduce nell’acquisizione di quote di partecipazione al Consorzio.
Il CAC (Contributo Ambientale Conai) viene stabilito per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio e rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale il Consorzio ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori d’imballaggio i costi della raccolta differenziata, del riciclo e del recupero dei rifiuti di imballaggi.
Conai ridistribuisce l’ammontare dei contributi, pagati dalle imprese e relativi ad ogni materiale, ai Consorzi di filiera competenti, dopo aver detratto i costi necessari al proprio funzionamento nonché quello dell’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti. Infatti il sistema Conai si integra con l’attività di sei Consorzi di Filiera cui aderiscono i produttori e gli importatori di imballaggi e/o materie prime impiegate per la produzione di imballaggi.
Tale contributo deve essere evidenziato in fattura dal produttore nel momento della prima cessione dell’imballaggio, per ogni singola tipologia di materiale di imballaggio.
Per prima cessione si intende il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale, dell’imballaggio finale effettuato dall’ultimo produttore al primo utilizzatore.
Ai fini fiscali il contributo Conai (variabile in relazione al tipo di materiale utilizzato) esposto nella fattura di vendita rientra nel campo di applicazione IVA e va assoggettato alla medesima aliquota degli imballaggi o dei materiali di imballaggio oggetto della cessione.
I soggetti obbligati al versamento sono tenuti a dichiarare periodicamente al Conai i quantitativi di imballaggi ceduti o importati sul territorio nazionale con periodicità annuale, trimestrale o mensile in funzione dell’entità del contributo dovuto per ciascun materiale.
In tale dichiarazione si indica l’importo dei contributi fatturati e si dovrà successivamente versare suddetto importo al ricevimento della relativa fattura da parte del Consorzio.
Gli altri soggetti che non hanno l’obbligo delle dichiarazioni periodiche sono comunque tenuti a pagare il contributo ambientale esposto in fattura ed apporre la dicitura “Contributo Conai assolto” sulle proprie fatture emesse.
In base all’articolo 261 del Codice Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006) i produttori e gli utilizzatori che non adempiono agli obblighi di adesione sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro.
Fabrizio Tortelotti