Chiariamo quali sono le regole per determinare il valore da indicare in dichiarazione di successione nel caso in cui il de cuius sia l’unico socio oppure uno dei soci di una SRL.
L’art. 16 del D.Lgs. 31.10.1990 n. 346 tratta anche della base imponibile dell’imposta sulle successioni da applicare alle quote di partecipazione al capitale delle società non azionarie né quotate, tra le quali rientrano le società a responsabilità limitata (comprese quelle semplificate).
Esso prevede che, nel caso esaminato, la base imponibile è determinata:
- alla data di apertura della successione;
- assumendo il valore proporzionalmente corrispondente a quello desunto dal patrimonio netto risultante:
- dall’ultimo bilancio pubblicato o
- dall’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato (obbligo quest’ultimo al quale non si deve più fare riferimento stante l’avvenuta abolizione);
- tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti al bilancio o all’inventario considerati.
Queste precisazioni non dovranno essere considerate qualora siano stati stipulati patti di famiglia (vedi l’art. 3 comma 4 ter del D.Lgs. n. 346 – 1990).
Le indicazioni di cui sopra ci fanno fissare alcuni punti importanti e cioè:
- che il bilancio al quale riferirsi deve essere l’ultimo pubblicato prima della data di apertura della successione;
- che nonostante la dichiarazione di successione sia di natura fiscale, il bilancio cui si riferisce la norma è quello civilistico depositato al Registro delle Imprese senza che si debba considerare in alcun modo la dichiarazione dei redditi relativa a quell’esercizio;
- che, ove non risultasse alcun bilancio depositato, si potrà fare riferimento all’ultimo inventario regolarmente redatto dalla società che, non essendo un atto a rilevanza esterna, dovrà essere fornito dall’amministratore della società;
- che, ove l’ultimo bilancio depositato fosse datato nel tempo, bisognerà chiedere all’amministratore una situazione contabile alla data di apertura della successione. Ciò permetterà agli eredi di apportare alle voci contabili conclamate nell’ultimo bilancio pubblicato “i mutamenti successivi” di cui all’art. 16 citato che consentano la determinazione del patrimonio netto della società a cui riferirsi per la base imponibile da dichiarare;
- che, ove l’Amministrazione finanziaria reputasse che il valore esposto nella dichiarazione di successione (originaria o sostitutiva o integrativa) presentata non rispecchiasse i requisiti richiesti dal predetto art. 16, procederà a emanare un atto di rettifica e di liquidazione della conseguente maggiore imposta;
- che nessun rilievo ha quindi il “valore di mercato” della società che potrebbe essere minore o maggiore di quello stabilito del citato art. 16 né quello di un eventuale avviamento.
Pertanto, stabilito il valore fiscale della quota di partecipazione caduta in successione e da dichiarare (che potrebbe anche essere del 100% in caso di società uninominale), è bene sapere che:
- esso è valevole anche se per ciascun obbligato non avesse rilevanza ai fini del pagamento dell’imposta di successione perché rientrante nella franchigie previste in € 1.000.000 per il coniuge e per ciascun figlio, di € 100.000 per ciascuno dei fratelli e sorelle, di € 1.500.000 per i beneficiari che siano portatori di handicap, indipendentemente dal loro grado di parentela o di affinità con il de cuius;
- costituirà a sua volta il valore di costo da considerare in sede di eventuale cessione della quota da parte di un erede. Infatti l’art. 68 comma 6 del D.P.R. n. 917-1986 prevede che, ai fini della determinazione del costo della partecipazione per il calcolo della plusvalenza realizzata col ricavato della vendita, si assumerà il valore della quota societaria dichiarato agli effetti dell’imposta sulle successioni.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo