Ecco il codice tributo per il bonus sulle transazioni elettroniche

Come noto, gli esercenti degli impianti di distribuzione di carburante possono usufruire di un credito d’imposta del 50% delle commissioni addebitate sui pagamenti elettronici. Come usufruire del bonus? E quali sono le modalità operative?

Con un comunicato stampa del 14 gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha informato i contribuenti di avere istituito il codice tributo 6896 denominato “Credito d’imposta pari al 50% delle commissioni addebitate agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante”, per effettuare la compensazione nel modello F24 del credito d’imposta relativo alle transazioni elettroniche.

Il codice tributo permette agli esercenti degli impianti di distribuzione di carburante di ottenere un credito d’imposta pari al 50% delle spese per le commissioni addebitate dalle banche sui pagamenti elettronici.

Tale codice tributo dovrà essere inserito nella sezione “Erario” del modello di pagamento unificato F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna degli “importi a debito versati”.

Per utilizzare il credito in compensazione, si legge nel comunicato dell’Agenzia, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici (Fisconline ed Entratel) messi a disposizione sul sito internet.

Ricordiamo che il credito d’imposta sulle transazioni elettroniche è stato previsto dall’articolo 1 comma 924 della Legge del 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) per le transazioni effettuate con sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito e altri strumenti di pagamento elettronici, a partire dalla data del 1° luglio 2018.

Il bonus concesso ai distributori di carburanti è relativo alle transazioni per le quali la detraibilità ai fini IVA e la deducibilità dei costi per l’acquirente sono subordinate al pagamento della fornitura di carburante con mezzi di pagamento tracciabili come carte di credito/debito o carte prepagate.

Per effetto della legge di bilancio 2018, infatti, ai fini della deducibilità delle spese relative al carburante per autotrazione, il pagamento deve essere effettuato mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicare i dati all’Anagrafe tributaria.

Per quanto riguarda l’IVA, ai fini della detraibilità dell’imposta per gli acquisti di cui all’articolo 19 bis 1 comma 1 lettera d) del D.P.R. 633/72 le operazioni devono essere comprovate dal pagamento effettuato con strumenti che ne consentano la tracciabilità, come ad esempio,  carte di credito/debito o carte prepagate, emesse anche in questo caso da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria ai sensi dell’articolo 7 comma 6 del D.P.R. 605/73 o da ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018, ha individuato i mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di cui all’art. 19-bis1 del D.P.R. 633/72 disponendo che sono ritenuti validi i pagamenti effettuati mediante: assegni bancari, postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari e postali, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito e prepagate o altri strumenti elettronici che consentono l’addebito in conto corrente.

Ricordiamo inoltre che il credito d’imposta sulle transazioni elettroniche è stato introdotto per agevolare l’uso dei mezzi di pagamento tracciabili previsti ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità dei costi.

L’agevolazione spetta agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente per le commissioni addebitate con riferimento alle transazioni per le quali la detraibilità e la deducibilità sono subordinate alle suddette modalità di pagamento.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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