Dal 1° febbraio e fino al 30 aprile 2019 è possibile presentare la dichiarazione IVA relativa all’anno 2018. Si tratta di un adempimento necessario per procedere con l’utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA ivi emergente quando quest’ultimo è di importo superiore a 5.000 euro.
Si sottolinea che il credito IVA 2018 può essere utilizzato in compensazione orizzontale solo dopo che siano decorsi 10 giorni dalla presentazione del modello IVA 2019, previa apposizione del visto di conformità: per esempio, se la dichiarazione IVA per il 2018 fosse stata trasmessa già in data 15 febbraio 2019, l’utilizzo in compensazione dell’eccedenza a credito 2018 potrebbe essere effettuato dal 25 febbraio 2019.
Le regole da seguire per la compensazione orizzontale del credito IVA possono essere così schematizzate:
Per quanto riguarda le modalità di versamento, il credito IVA utilizzato in compensazione orizzontale deve necessariamente transitare dal modello F24 che deve essere presentato utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline), a prescindere dall’importo del credito compensato.
Quando la compensazione viene effettuata in modo verticale, vale a dire IVA da IVA, non si applica alcuna limitazione. La circostanza si realizza quando il credito fiscale viene utilizzato per compensare un debito della stessa natura: per esempio, quando il contribuente decide di utilizzare il credito del secondo trimestre 2018 per compensare in tutto o in parte il debito sorto nel trimestre successivo. Si tratta, in generale, di un credito IVA che viene utilizzato per compensare il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito.
Va precisato che non tutte le compensazioni IVA da IVA sono verticali: per esempio, l’utilizzo del credito IVA del I° trimestre del 2019 per pagare il saldo IVA a debito del 2018 rappresenta una compensazione orizzontale, in quanto il credito IVA è sorto successivamente alla maturazione del credito.
La possibilità di poter procedere con la compensazione orizzontale per importi superiori a euro 5.000 non è automatica a seguito della presentazione della dichiarazione IVA. Il provvedimento del 28 agosto 2018 ha stabilito che l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei modelli F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio connessi:
- alla tipologia del debito pagato;
- alla tipologia del credito compensato;
- alla coerenza dei dati presenti nella delega di pagamento;
- ai dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque resi disponibili da altri enti pubblici, relativi al soggetto pagante;
- ad analoghe compensazioni precedentemente effettuate;
- alla presenza di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro. Va infatti ricordato che, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010, la compensazione orizzontale di crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.
Infine, quando si effettua una compensazione orizzontale, anche relativa a un credito IVA, è sempre necessario rispettare il plafond annuale massimo fissato in misura pari a 700.000 euro.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN