Una delle novità di grande rilievo oggetto di dibattiti e discussioni riguarda il nuovo regime forfetario di cui all’art. 1 della legge n. 190 del 2014 così come modificato dall’ultima legge di bilancio (art. 1, comma 9, L. n. 145/2018) che consente una tassazione meno onerosa, con l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15 per cento, ridotta al 5 per cento per i primi cinque anni di attività.
Di particolare interesse è l’esonero, in capo al contribuente che applica il regime forfetario, dagli obblighi propri del sostituto di imposta, previsto dalla normativa che stabilisce quanto segue: “I contribuenti di cui al comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi”.
La norma già in vigore prima dell’ultimo intervento realizzato assumeva una portata del tutto marginale in quanto i contribuenti in regime forfetario non potevano sostenere spese di lavoro dipendente se non entro il limite massimo di 5.000 euro.
Sennonché la legge di Bilancio 2019 ha rimosso le cause ostative che impediscono l’accesso al regime forfetario, tra le quali la possibilità di sostenere costi per i lavoratori dipendenti che prestano la loro attività in favore del contribuente forfetario. Con decorrenza dal 1° gennaio 2019 questo limite è stato completamente rimosso e, combinandosi con l’innalzamento a euro 65.000 della soglia dei compensi/ricavi, rende più probabile il ricorso da parte del contribuente forfetario a lavoratori dipendenti.
Dal 1° gennaio 2019, con la possibilità di assumere lavoratori dipendenti, i contribuenti forfetari sono esonerati dall’obbligo di operare la ritenuta di acconto sulle retribuzioni oppure no? Non sembrano esserci dubbi che tale esonero si debba ritenere applicabile anche alle ritenute che teoricamente dovrebbero essere operate a carico dei dipendenti.
Sull’argomento è intervenuta la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro che, lo scorso 8 febbraio, ha precisato quanto segue:
- le ritenute previdenziali non sono oggetto di esonero. I lavoratori che prestano la loro attività alle dipendenze di datori di lavoro forfettari devono subire la trattenuta previdenziale a proprio carico che dovrà essere versata unitamente alla parte dei contributi a carico del datore di lavoro secondo le consuete modalità;
- le ritenute previdenziali e assistenziali dovranno essere certificate dal datore di lavoro mediante la certificazione unica che viene rilasciata al lavoratore dipendente e i relativi dati saranno contenuti nel modello 770 dell’anno di riferimento;
- i contribuenti in regime forfettario non sono tenuti ad operare le ritenute fiscali anche nei riguardi dei lavoratori dipendenti;
- gli stessi contribuenti sono tenuti a riportare nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto percettore del compenso per il quale non è stata versata la ritenuta d’acconto e l’ammontare del compenso corrisposto. Il quadro di riferimento è RS e va compilato ogni rigo per ogni soggetto percettore;
- al lavoratore, oltre alla certificazione attestante la parte previdenziale e assistenziale, sarà consegnata una semplice attestazione delle retribuzioni corrisposte;
- in capo al lavoratore resta l’onere di presentare il proprio modello della dichiarazione dei redditi allo scopo di assoggettare a tassazione il reddito di lavoro dipendente percepito nel corso dell’anno fiscale competente.
Da un punto di vista pratico, le ritenute fiscali a carico dei lavoratori non operate da parte dei forfetari potrebbero dar luogo a delle complicazioni per via del fatto che i lavoratori si troverebbero a dover versare le imposte dovute in un’unica soluzione senza poter contare sulle ritenute che di fatto anticipano il prelievo.
Secondo la Fondazione tale esonero non deve essere interpretato come un divieto, stando il citato articolo 1, comma 69, L. 190/2014 dove si afferma che i forfettari “non sono tenuti …” ad operare le ritenute, non prevedendo che tale comportamento sia loro precluso. In attesa di conoscere la posizione ufficiale dell’Amministrazione Finanziaria, non pare vi siano elementi ostativi per il forfettario che intendesse operare le ordinarie ritenute a carico dei datori di lavoro con tutti i relativi adempimenti (in primis, CU e 770).
Né pare ricevibile la contestazione che il fatto di operare ritenute sui compensi erogati ai percettori possa considerarsi comportamento atto a manifestare una opzione per il regime ordinario, quale comportamento concludente: si tratta di una facoltà che può benissimo coniugarsi con il regime forfettario.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN