È cambiato il termine per comunicare l’assoggettamento al regime contributivo ordinario anzichè a quello agevolato, possibile per i soggetti forfettari. È quanto comunicato con il messaggio n. 15 del 3.1.19 l’Inps. Il nuovo termine è il 28 febbraio dell’anno dal quale varrà il ritorno al regime contributivo ordinario e non più il 31 dicembre dell’anno precedente.
Come è noto, per gli iscritti alla gestione commercianti / artigiani INPS, che possono accedere o hanno già effettuato l’accesso al regime fiscale “forfettario”, esiste la possibilità di richiedere la riduzione del 35% dei contributi dovuti ai fini previdenziali.
Dato che la facoltà è limitata agli imprenditori individuali (o loro familiari) è escluso che possano avvalersene i lavoratori autonomi / professionisti iscritti alla Gestione separata INPS.
La riduzione del pagamento opera sia sulla parte fissa (corrispondente ai contributi minimi) sia sulla parte percentuale rapportata ai redditi superiori al minimale.
È bene sapere che l’eventuale scelta per il pagamento dei contributi INPS in misura ridotta ha delle ripercussioni in termini di calcolo dell’anzianità contributiva.
Infatti le settimane che saranno accreditate ai fini pensionistici risulteranno proporzionalmente ridotte rispetto alle ordinarie 52.
La circolare INPS n. 22 del 31.1.2017, richiamando le circolari n. 29-2015 e n. 35-2016, ha previsto che “la riduzione facoltativa si applicherà nel 2017 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2016 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso”. Questa disposizione è applicabile agli anni successivi.
Ed è proprio su quest’ultimo aspetto che è intervenuto il messaggio INPS n. 15-2019, perchè si è rilevato che spesso i contribuenti non sono in grado di stabilire entro il 31 dicembre di ogni anno l’eventuale perdita dei requisiti intervenuta nell’anno stesso, che comporta l’uscita dal regime fiscale forfettario dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Ecco quindi che tale comunicazione potrà avvenire entro il 28 febbraio e benchè il messaggio non lo specifichi, si ritiene che essa possa valere già dalle comunicazioni che si sarebbero dovute fare entro lo scorso 31 dicembre. Diversamente, a parere di chi scrive, non avrebbe senso che le motivazioni sulle oggettive difficoltà a determinare entro l’anno la perdita dei requisiti del regime forfettario, fossero valevoli solo dall’anno 2019.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo