Il decreto semplificazioni n. 135/2018 è stato convertito, con modificazioni, nella L. n. 12/2019 e ha introdotto una serie di novità che interessano diversi settori. Nel presente articolo analizziamo gli interventi più significativi che hanno rilievo in materia fiscale e di diritto societario.
Una delle novità riguarda il regime forfettario, nel quale viene mitigata la causa di esclusione prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d-bis), L. 190/2014 che prevede la preclusione al regime in esame alle “persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro”. La novella introdotta dal decreto in esame prevede espressamente che la suddetta causa di esclusione non trovi applicazione nei confronti dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni. I soggetti che hanno svolto periodi di pratica obbligatoria potranno così beneficiare del regime fiscale denominato forfettario.
Altri interventi rilevanti hanno riguardato i nuovi istituti giuridici denominati rottamazione ter (art. 3, D.L. 119/2018) e saldo e stralcio (’art 1, co. 184 ss, L. n. 145/2018).
Rispetto alle norme in materia di rottamazione, la questione oggetto di intervento nasce dal fatto che coloro che avevano aderito alla c.d. “rottamazione-bis”, per poter essere ammessi al nuovo beneficio, dovevano aver effettuato il pagamento delle rate scadute a luglio, settembre e ottobre entro il 7.12.2018. Il Decreto semplificazioni elimina tale condizione ammettendo alla c.d. “rottamazione-ter” anche i soggetti che non hanno effettuato i versamenti entro la data di scadenza del 7.12.2018.
Tuttavia l’intervento normativo produce le seguenti distinzioni:
- i contribuenti che hanno effettuato il pagamento entro il 7.12.2018 beneficiano dell’automatico differimento del versamento delle restanti somme. Il calendario delle scadenze si struttura in 5 anni per un numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019. A partire dal 1° agosto 2019 su tali somme sono dovuti gli interessi al tasso annuo dello 0,3%;
- i contribuenti con debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l’integrale pagamento entro il 7.12.2018 possono procedere versando le somme dovute in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019, oppure in 3 anni. Quest’ultima ipotesi prevede un numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.
L’istituto giuridico del c.d. saldo e stralcio delle cartelle viene modificato nel senso che, in caso di mancato accoglimento della dichiarazione di adesione e conseguente inclusione automatica nella c.d. “rottamazione-ter”, viene previsto che il pagamento possa essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure in forma rateale. La rateizzazione prevede 17 rate, di cui:
- la prima entro il 30 novembre 2019 (30%);
- le restanti 16, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per i quattro anni successivi.
Laddove si tratti di carichi che sono già stati oggetto di rottamazionebis ma non risultino pagate, entro il 7.12.2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018, le rate diventano 9 con le seguenti scadenze:
- la prima entro 30 novembre 2019 per il 30% dovuto;
- le restanti 8, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021 (tre anni).
Torna l’aliquota Ires agevolata al 12% per il terzo settore che era stata soppressa dalla legge di Bilancio 2019, a favore degli enti no profit, ma fino all’adozione, attraverso interventi legislativi, di misure specifiche per gli enti che realizzano finalità sociali con modalità non commerciali, e da armonizzare con la riforma del Terzo settore.
Il decreto in commento contiene un passaggio per quanto concerne la fatturazione elettronica con il divieto di emettere fatture elettroniche anche per i soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, erogano prestazioni sanitarie. Il nuovo divieto completa il quadro delle prescrizioni adottate dal Garante per la privacy, affiancandosi a quanto stabilito dall’articolo 10 bis D.L. 119/2018, in forza del quale non possono emettere le fatture elettroniche i soggetti che sono obbligati a trasmettere i dati al Sistema tessera sanitaria, anche in caso di effettivo mancato invio a seguito dell’opposizione manifestata dal contribuente.
In materia di diritto societario, il decreto semplificazioni introduce due interessanti novità:
- viene ridotto da venti a dieci giorni il termine entro il quale il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo di una società di capitali è tenuto a depositarlo presso l’ufficio del Registro delle imprese;
- è stata introdotta la possibilità, per le Srl semplificate, di redigere l’atto di scioglimento e di liquidazione non solo per atto pubblico ma anche per atto sottoscritto con le modalità previste dagli articoli 24 e 25 D.Lgs. 82/2005. Lo scioglimento della società senza l’intervento del notaio è subordinato alla redazione di un atto secondo un modello tipizzato che verrà adottato dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero della Giustizia.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN