In vista della campagna fiscale, chiariamo quali sono le detrazioni per carichi di famiglia, anche alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018, entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2019.
Tra le detrazioni d’imposta più diffuse e di largo utilizzo da parte dei contribuenti, l’art. 12 del TUIR annovera quelle spettanti per i seguenti familiari:
- il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (anche se naturali, riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati);
- gli altri familiari, così come definiti dall’art. 433 del Codice Civile, ovvero il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i discendenti dei figli; i genitori (anche adottivi, ed ascendenti prossimi anche naturali); i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle.
Il termine “coniuge” si riferisce anche alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso secondo quanto prevede la legge Cirinnà (art. 1, comma 20, della l. n. 76/2016).
Affinché il coniuge e i figli siano considerati fiscalmente a carico si prescinde dall’età e dalla convivenza. Il riconoscimento della detrazione è subordinata all’unica condizione che i citati familiari non abbiano conseguito nel corso dell’anno un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2019 per i figli fino a 24 anni la soglia reddituale per essere considerati fiscalmente a carico passa da 2.840,51 euro a 4.000 euro per anno d’imposta (Art. 1, commi 252-253, L. n. 205/2017)
Si precisa che il limite reddituale è fissato con riferimento all’intero periodo d’imposta, rimanendo del tutto indifferente il momento in cui tale reddito si è prodotto nel corso del periodo stesso così come è stato indicato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E/2007. Da un punto di vista pratico, per verificare se una persona è a carico, prendendo in considerazione il modello 730/2019, il rigo di riferimento è il 137 del modello 730/3 (reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali).
Ai fini della verifica del superamento del requisito del reddito devono essere computate alcune tipologie di reddito che non concorrono a formare il reddito complessivo, quali:
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, da Missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime previsto per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, di cui all’articolo 27 commi 1 e 2 del D.L. 98/2011;
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario, di cui all’articolo 1 della L. 190/2014;
- il reddito imponibile dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca sulle locazioni.
Non concorrono invece alla determinazione del reddito complessivo e quindi alla quantificazione della soglia di 2.840,51 euro (oppure 4.000,00 euro) i seguenti redditi:
- redditi esenti (per esempio pensione sociale);
- redditi assoggettati a tassazione separata (per esempio TFR);
- redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (per esempio redditi attività venditore porta a porta).
Come ulteriore esempio si prendano in considerazione i compensi per attività sportiva dilettantistica (indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi) erogati nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche riconosciuto dal Coni o dagli enti di promozione sportiva che sono considerati redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir. Tali somme:
- sono esenti da imposta, cioè non concorrono a formare il reddito imponibile Irpef del percettore fino al limite annuo di 10.000 euro;
- sui successivi 18.158,28 euro viene operata una ritenuta a titolo di imposta, con aliquota del 23%;
- sulle somme eccedenti l’importo complessivo di 28.158,28 euro viene operata una ritenuta a titolo d’acconto, sempre con aliquota del 23%.
Di conseguenza, poiché ai fini della detrazione per familiari a carico non rilevano i redditi esenti da Irpef né quelli assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, i compensi corrisposti da associazioni sportive dilettantistiche fino a 28.158,28 euro non rientrano nel calcolo del reddito complessivo.
In presenza di un familiare a carico sussiste una gerarchia da considerare per la fruizione della relativa detrazione. In particolare la detrazione spetta al contribuente per il quale tale familiare “a carico” sia, nell’ordine:
- coniuge (lett. a, b),
- figlio (lett. c),
- altro familiare convivente o per il quale è versato un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (lett. d).
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E/2015 pone il seguente esempio: un nucleo composto da padre disoccupato, madre lavoratrice e figlio lavoratore, la madre (in quanto coniuge) ha il diritto di fruire delle detrazioni per il marito, con precedenza rispetto al figlio, per il quale il padre rientra tra gli “altri familiari”. Però l’ordine delineato potrebbe non rappresentare la reale contribuzione al sostegno dei componenti del nucleo familiare, non solo nell’ipotesi in cui i soggetti che precedono siano “a carico”, ma anche nel caso in cui, pur non essendo a carico, detti soggetti abbiano redditi particolarmente bassi tali da far gravare il sostegno del nucleo stesso sugli altri familiari. Per cui, tornando all’esempio di cui sopra, le detrazioni (per il genitore) spetterebbero al figlio nell’ipotesi in cui la madre avesse un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, e quindi fosse anch’essa da considerare altro familiare a carico del figlio (cfr. Risoluzione n. 461/E del 2008) o avesse un reddito inferiore al figlio tale da impedirle di poter fruire delle detrazioni per il coniuge.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN