I contributi in conto esercizio, in conto capitale e in conto impianti

Moltissime imprese ricevono contributi a fondo perduto di natura pubblica e/o privata dovuti su disposizioni di legge o contrattuali. Le indicazioni di come trattare tali contributi sono contenute all’interno dell’OIC 12 in riferimento anche a quanto stabilito dall’art. 2425 del Codice Civile e dagli artt. 85 e 88 del TUIR. Chiariamo gli aspetti contabili, civilistici e fiscali.

Tale principio contabile stabilisce che i contributi andranno collocati in bilancio in base alla loro natura, precisando che:

  1. Se il contributo è destinato ad integrare ricavi o a ridurre costi della gestione caratteristica dovrà essere inserito, con separata indicazione della quota relativa al contributo, nella voce A.5 – “Altri ricavi e proventi”;
  2. Se il contributo ha lo scopo di ridurre oneri di natura finanziaria di competenza dell’esercizio dovrà essere inserito, con segno negativo, nella voce C.17 – “Interessi ed altri oneri finanziari”;
  3. Se il contributo ha lo scopo di ridurre oneri di natura finanziaria di esercizi precedenti dovrà essere inserito nella voce C.16 – “Altri proventi finanziari”.

Si distinguono a questo punto tre tipologie di contributi:

  • Contributi in conto esercizio: volti ad influenzare positivamente la gestione caratteristica dell’impresa;
  • Contributi in conto capitale: volti a fortificare il patrimonio aziendale;
  • Contributi in conto impianti: volti a consentire l’acquisizione di particolari beni strumentali ammortizzabili.

Contributi in conto esercizio

Civilisticamente seguono il principio di competenza.

Fiscalmente rileva il momento in cui per l’impresa nasce il diritto alla riscossione dello stesso, seguendo anche in questo caso il principio di competenza.

Contabilmente se il contributo è destinato ad integrare i ricavi o a coprire i costi dell’esercizio a cui si riferisce verranno rilevate le seguenti scritture:

Liquidazione del contributo
S.P. C II d Crediti v/Enti pubblici C.E. A 5 a Contributi in conto esercizio
Accredito del contributo
Diversi
S.P. C IV d Banca c/c
S.P. C II.5 d Erario c/ritenute 4% S.P. C II a Crediti v/Enti pubblici

 

Contributi in conto capitale

Civilisticamente seguono il principio di competenza e dovranno essere rilevati a bilancio con i medesimi criteri descritti per i contributi in conto esercizio.

Fiscalmente l’art. 88 del TUIR precisa che “Tali proventi concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell’esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto”. La tassazione segue quindi il criterio di cassa generando di fatto un disallineamento che dovrà essere compensato dalle opportune riprese fiscali in sede di Dichiarazione dei Redditi. Più precisamente.

  • Nel primo esercizio viene rilevata la “sopravvenienza” per la quale dovrà essere rilevata anche la relativa variazione in diminuzione seguita dalla generazione dell’imposta differita dei 4/5 del restante contributo;
  • Negli esercizi successivi si procederà allo storno pro-quota del Fondo imposte differite rilevando le relative variazioni in aumento.

Contabilmente, nel caso in cui si opti per la tassazione in più esercizi, verranno rilevate le seguenti scritture:

Per quanto riguarda le scritture di liquidazione e accredito del contributo avremmo le stesse rilevazioni dei contributi in conto esercizio.

Successivamente avrà luogo la tassazione per cassa del contributo:

Primo esercizio
C.E. E 20 d IRES differita S.P. B 2 a Fondo IRES differita
(4/5 del contributo)
Esercizi successivi
S.P. B 2 d Fondo IRES differita C.E. E 20 a Rigiro IRES differita

 

Contributi in conto impianto

Civilisticamente sono presenti due metodi alternativi per la gestione di questo tipo di contributo.

È possibile infatti rinviare agli esercizi successivi il ricavo per competenza, con rilevazione d’uopo degli opportuni risconti passivi (accredito graduale a Conto Economico), o ridurre direttamente in Conto Economico il costo dell’immobilizzazione per la quale è stato erogato il contributo (riduzione conto cespite). Il risultato d’esercizio resterebbe invariato in quanto lo storno del valore dell’immobilizzazione genererebbe una quota di ammortamento proporzionalmente più bassa.

Fiscalmente la tassazione avviene, in base alla delibera di assegnazione del contributo stesso, per competenza. La partecipazione al reddito d’esercizio avverrà pertanto o attraverso minori quote di ammortamento per i periodi successivi o con quote di risconto proporzionali in corrispondenza alle quote di ammortamento che sono state dedotte in ciascun esercizio.

Contabilmente verranno rilevate le seguenti scritture:

Metodo 1 (accredito graduale a Conto Economico):

S.P. C II d Crediti v/enti pubblici C.E. A 5 a Contributi c/impianti
Seguito da rilevazione dell’ammortamento a fine anno.

Nel caso in cui il bene sia stato acquistato in corso d’anno si dovrà poi rilevare anche opportuno risconto.

C.E. A 5 d Contributi c/impianti S.P. E a Risconti passivi su contributi

 

Inoltre, nel caso in cui negli esercizi precedenti si sia già provveduto ad ammortizzare il cespite sarà necessario rilevare opportuna sopravvenienza attiva da imputare all’esercizio.

C.E. A 5 d Contributi c/impianti C.E. A 5 a Sopravvenienze attive ordinarie

 

Metodo 2 (riduzione conto cespite):

C.E. A 5 d Contributi c/impianti S.P. B II 2 a Impianti e macchinari

 

Ed eventuale rilevazione della sopravvenienza in presenza di quote ammortamento già calcolate:

S. P. B II 2 d F/amm. Impianti e macchinari C.E. A 5 a Sopravvenienze attive ordinarie

 

Walter Becciu – Centro Studi CGN