I riflessi degli Indicatori Sintetici di Affidabilità nel modello Redditi SC

Nel 2019 debuttano gli ISA, ovvero gli Indicatori Sintetici di Affidabilità economica e ciò ha ovviamente anche dei riflessi sul modello Redditi delle società di capitali. Chiariamo quindi quali sono i quadri della dichiarazione dei redditi in cui si fa riferimento agli ISA.

I soggetti passivi IRES (società di capitali ed enti commerciali residenti in Italia e soggetti non residenti equiparati) devono utilizzare il modello redditi SC per dichiarare i propri redditi. L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 23599 del 30.01.2019, ha approvato il modello SC e relative istruzioni per il 2019 (anno imposta 2018). Il termine di presentazione è l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

A differenza dello scorso anno dunque, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (01/01/2018-31/12/2018), il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione ordinaria ritornerà ad essere il 30 settembre 2019.

Sicuramente la novità più importante riguarda l’introduzione degli ISA Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale – il cui scopo principale è favorire l’emersione spontanea di redditi imponibili e incoraggiare l’assolvimento degli obblighi tributari, premiando quei soggetti che risulteranno “affidabili” con benefici significativi. Tali indicatori sostituiscono gli Studi di settore e i Parametri, ampliando di fatto la platea di soggetti coinvolti.

Vediamo ora in quali quadri del modello Redditi SC si fa riferimento agli ISA.

Frontespizio:

  • Casella ISA: deve essere barrata dai soggetti che applicano la disciplina sugli indici sintetici di affidabilità fiscale.
  • Casella Esonero dall’applicazione del visto di conformità: se, dall’applicazione del Modello ISA, risulta raggiunto un determinato livello di affidabilità fiscale (individuato con apposito Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, ad oggi non ancora pubblicato) al contribuente saranno riconosciuti alcuni benefici fiscali tra i quali l’esonero dall’applicazione del visto di conformità per crediti relativi alle imposte sui redditi e IRAP non superiori a € 20.000. In tal caso si dovrà barrare la nuova casella nel frontespizio.

Quadro RF:

  • Rigo RF1casella ISA Cause di esclusione: da barrare in caso vi siano le condizioni per non applicare gli ISA. Come per gli studi di settore, anche per i modelli ISA sono previste alcune condizioni in presenza delle quali il contribuente sarà esonerato dall’applicazione del modello ISA (art. 9-bis comma 6 del D.L. 50/2017): in tale campo si dovrà indicare il codice relativo alla causa di esclusione. A differenza degli studi di settore vi è solo una causa di esclusione, individuata dal codice 7 (Esercizio di due o più attività di impresa non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, nel caso in cui l’importo dei ricavi dichiarati dall’attività “secondaria” superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati) per la quale è comunque richiesta la presentazione del Modello ISA.
  • Rigo RF2 – Componenti positivi annotati nelle scritture contabili (ISA): si deve indicare l’importo dei componenti positivi rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA annotati nelle scritture contabili.
  • Rigo RF12 colonna 1Ricavi non annotati ISA: per migliorare i propri indici di affidabilità ed accedere al regime premiale, il contribuente può indicare ulteriori componenti positivi di reddito non risultanti dalle scritture contabili; tale importo confluirà nella base imponibile ai fini del calcolo delle imposte dirette.

Quadro RS:

  • Rigo RS116 – colonna 1 “Esclusione” e RS116 colonna 3 “Soggetto in perdita sistematica”: il regime premiale degli ISA prevede la non applicazione della disciplina per le società di comodo e quella delle società non operative e in perdita sistematica: in tali casi in tali colonne è stato previsto l’apposito codice 11.

Quadro RQ:

  • Rigo RQ80Ulteriori componenti positivi ai fini IVA – ISA: devono essere qui evidenziati imponibile ed imposta relativi agli ulteriori componenti positivi di reddito che il contribuente ha deciso di dichiarare per migliorare la propria affidabilità fiscale (indicati nel rigo RF12).

Elisa Fontana – Centro Studi CGN