E pensare che ve lo avevo anticipato. Ora è ufficiale. L’approvazione della Legge di Stabilità per il 2012 ha infatti confermato il taglio dei compensi per gli intermediari e la riduzione dei compensi per i CAF.
Le novità sono tutte contenute nell’articolo 4, comma 30 e seguenti della Legge n. 183/2011 cosiddetta “Legge di Stabilità”. Vediamo in dettaglio le singole disposizioni.
Viene abolito definitivamente il compenso a carico del bilancio dello Stato, pari a 1,03 euro, per ciascuna dichiarazione dei redditi elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel, dovuto ai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi.
La disposizione introdotta si applica sempre con riferimento alle attività svolte a decorrere dall’anno 2012.
Sempre a partire dal 2012 non verrà più corrisposto agli intermediari abilitati il compenso di 1,03 euro previsto per il servizio di pagamento con modalità telematiche, in nome e per conto del contribuente, per ogni delega di pagamento modello F24 trasmessa tramite il servizio telematico Entratel.
Confermata anche la diminuzione dei compensi previsti per l’assistenza fiscale ai dipendenti e ai pensionati che lo Stato eroga ai CAF per la compilazione e l’invio dei modelli 730.
La disposizione prevede una riduzione rispetto ai compensi finora previsti e si applicherà per le attività svolte a partire dall’anno 2012 (elaborazioni e trasmissioni dei modelli 730/2012 relative ai redditi del 2011). In particolare, i compensi previsti ammontano a:
- 14,00 euro per ciascun modello di dichiarazione elaborato e trasmesso anziché 16,29 euro (ex DM 14 giugno 2011);
- 26,00 euro per l’elaborazione e la trasmissione dei modelli 730 in forma congiunta anziché 32,58 euro.
La Legge di Stabilità, in definitiva, va a modificare l’articolo 38, comma 1 del Decreto legislativo 241/1997 che concerne i compensi spettanti per le dichiarazioni dei redditi elaborate e trasmesse dai CAF dagli iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dai consulenti del lavoro.
Bloccato anche l’adeguamento ISTAT per le attività svolte nel triennio 2011, 2012 e 2013 per l’assistenza fiscale prestata nelle dichiarazioni dei redditi 2010, 2011 e 2012. A disporre il blocco dell’adeguamento ISTAT previsto dall’art. 38 D.Lgs n. 241/1997, è il comma 32 dello stesso articolo 4, della Legge n. 183/2011.
Rimangono invariati invece i compensi spettanti ai sostituti di imposta per le attività di assistenza fiscale.
Autore: Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN