Il Ministero dell’Istruzione ha confermato i tetti massimi di spesa sui quali applicare la detrazione del 19% nel caso di frequenza di Università non statali. Riepiloghiamo quindi quali sono i nuovi limiti da tenere in considerazione nella prossima dichiarazione dei redditi.
Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 66 del 19 marzo 2019 è stato pubblicato il tanto atteso decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 28 dicembre 2018 riguardante “Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi delle Università non statali ai fini della detrazione imposta lorda – anno 2018”.
Rispetto agli importi fissati negli ultimi anni, il presente decreto non apporta novità ai limiti che tengono conto delle spese medie standard sostenute da uno studente per iscriversi agli atenei statali, differenziati in base all’area disciplinare e geografica (Nord, Centro, Sud e isole).
Si ricorda che, benché il decreto sia privo di novità, la sua emanazione rappresenta un vincolo previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera e, del Tuir, che al riguardo riconosce il beneficio fiscale del 19% delle spese sostenute “per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso Università statali e non statali, in misura non superiore, per le Università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca (Miur) da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle Università statali”.
Di seguito pubblichiamo la tabella dove vengono riportati gli importi che, se sostenuti nel 2018, il contribuente può portare in detrazione dall’imposta lorda, suddivisi per ciascuna area disciplinare e per zona geografica in cui ha sede l’ateneo.
Il decreto, inoltre, indica, come lo scorso anno, anche la tabella che stabilisce la spesa massima detraibile per i corsi post-laurea.
Si ricorda, da ultimo, che al fine di determinare l’importo complessivamente detraibile, agli importi indicati nelle tabelle sopra riportati, il contribuente deve aggiungere anche la tassa regionale per il diritto allo studio.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN