Liti pendenti: iter di adesione al condono (scadenza 30 novembre)

La Manovra correttiva 2011 ha introdotto la possibilità per i contribuenti di beneficiare di un condono delle liti fiscali pendenti con l’Amministrazione Finanziaria.

Per fruire del beneficio è necessario che:

  • la lite fosse pendente alla data del 01/05/2011 davanti alle Commissioni Tributarie o al Giudice Ordinario in ogni grado del giudizio;
  • la lite riguardi atti emessi esclusivamente dall’Agenzia delle Entrate;
  • il valore della lite non sia superiore a 20.000 euro.

La precedente versione del condono, quella prevista dalla Legge n.289/2002, non aveva alcun limite quantitativo e prevedeva che si potessero chiudere anche le liti potenziali, dunque non solo quelle pendenti (per la quali sia stato notificato quantomeno il ricorso alla controparte).

Ma vediamo nel dettaglio i passi che dovrà muovere il contribuente per arrivare all’obiettivo di chiudere la lite col Fisco.

Il contribuente che inizi l’iter di adesione al condono deve provvedere ai versamenti entro il 30 novembre 2011 in un’unica soluzione. Dovrà pertanto versare:

  • 150,00 euro per le liti inferiori ai 2.000 euro;
  • 10% del valore della lite se l’ultima sentenza gli è stata favorevole;
  • 50% del valore della lite se l’ultima sentenza è stata favorevole all’Agenzia;
  • 30% del valore della lite se non c’è stata alcuna sentenza.

Tale versamento dovrà avvenire mediante compilazione del modello F24 “Elementi identificativi”: l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.82/2011, ha istituito a tal fine il codice tributo 8082.
Per i campi restanti occorre ricordare che:

  • nel campo “codice ufficio” si dovrà indicare il codice della Direzione Provinciale che ha emesso l’atto, ovvero che ha acquisito la qualità di parte del giudizio;
  • nel campo “codice atto” si dovrà indicare il numero identificativo dell’atto impugnato;
  • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
  • nel campo “elementi identificativi”, la sigla “DLF” (Definizione liti fiscali);
  • nel campo “anno di riferimento”, l’anno a cui si riferisce l’atto impugnato;
  • nel campo “importi a debito versati”, le somme da versare per effetto del condono.

Successivamente, il contribuente dovrà presentare la domanda di definizione della lite entro il termine del 02/04/2012, rivolgendosi ad un professionista intermediario abilitato oppure presso qualsiasi Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, che procederanno all’invio in modalità telematica.

L’intermediario, o la Direzione provinciale delle Entrate, dovranno rilasciare al contribuente:

  • una copia della domanda di definizione;
  • una copia della comunicazione on-line, che ne attesta l’avvenuto ricevimento e costituisce prova di avvenuta presentazione.

Dovrà essere presentata una diversa domanda per ciascuna lite e tutta la documentazione relativa al condono (modello F24, bollettini relativi al pagamento delle somme in pendenza di giudizio, domanda di definizione) andrà conservata sino al momento in cui la vertenza non si sarà definitivamente conclusa.

Per la compilazione della domanda il contribuente dovrà utilizzare un modello conforme a quello approvato il 13/09/2011 con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia.

Nello specifico:

  • nel quadro “DRE o DP competente” occorrerà indicare il codice identificativo dell’Ufficio che ha acquisito la qualità di parte processuale;
  • nel quadro “dati identificati del richiedente” occorrerà indicare:
  1. per le persone fisiche, le generalità del richiedente;
  2. per le persone giuridiche, la sede legale, la ragione sociale e il “codice della natura giuridica”(scegliendolo tra quelli indicati nelle istruzioni alla compilazione del modello);
  3. l’organo e la sede presso cui pende la lite (es: C.T.Prov. Cagliari);
  4. il tipo di atto impugnato e il relativo numero identificativo;
  5. il periodo d’imposta accertato o l’anno di registrazione;
  6. la data di notifica del ricorso o della citazione;
  7. il numero della ricevuta;
  8. il numero della RGR (tale numero è relativo all’inserimento del ricorso nell’apposito registro, denominato nella prassi “RGR”);
  9. il valore della lite;
  10. l’importo dovuto per effetto del condono;
  11. la data del versamento;
  12. l’importo versato per la definizione;
  13. le somme già versate per effetto della riscossione frazionata.
  • Se la domanda viene presentata per conto terzi occorrerà indicare il codice carica scegliendolo tra quelli indicati nelle istruzioni (ad esempio, se a presentarla sono gli eredi del contribuente defunto dovrà essere indicato il codice “7”);
  • nel quadro “dati della lite fiscale pendente” andrà invece indicato:

L’art. 39 co. 12 del DL 98/2011 ha previsto una sospensione automatica dei processi potenzialmente definibili sino al 30/06/2012 e sino al 30/09/2012 per le liti per le quali è stata presentata la domanda di definizione.

A questo punto dell’iter, il contribuente che abbia versato quanto dovuto e presentato la domanda di condono dovrà attendere che l’Agenzia delle Entrate si pronunci circa l’accoglimento o il diniego del condono, entro la data massima prevista del 30/09/2012.

Nel caso di accoglimento della domanda, la Commissione Tributaria, ricevuta l’attestazione di regolarità della definizione ad opera dell’ufficio, dichiara l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

Qualora invece l’Agenzia delle Entrate ritenga che la definizione non sia meritevole di accoglimento, notificherà il diniego di condono direttamente al contribuente.

Il diniego potrà essere impugnato dal contribuente in modo che la Commissione Tributaria possa valutare nel merito la sussistenza dei presupposti per il condono.

Autore: Giovanni Fanni – Centro Studi CGN

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