Dopo una lunga attesa, gli incentivi alle assunzioni di giovani lavoratori, a favore delle aziende del Sud d’Italia, entrano nel vivo. Chiariamo quali sono i requisiti per beneficiare dell’incentivo e in quali casi l’incentivo può essere cumulato con altre forme di agevolazione.
Con l’istituzione del Decreto 19 aprile 2019, infatti, l’Anpal regolamenta l’applicazione dei benefici contributivi a suo tempo introdotti e disciplinati prima dal c.d. Decreto Dignità (D.L. 12 luglio 2018, n. 87 convertito in L. 9 agosto 2018, n.96) e poi dalla Legge di Bilancio per il 2019 (art. 1, comma 247 della L. 30 dicembre 2018, n. 145).
Il Decreto così licenziato è destinato alle aziende e ai datori di lavoro con sede operativa nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, non rilevando, dunque, l’effettiva residenza del lavoratore occupato.
L’incentivo introdotto è riconosciuto per le assunzioni di soggetti che risultano essere in possesso dei requisiti qui descritti:
- stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 150/2015 e dell’art. 4, comma 15-quater del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019);
- età anagrafica dei lavoratori compresa tra i 16 anni e 34 anni di età;
- oppure lavoratori con 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.
La nuova normativa stabilisce come il beneficio contributivo sia riconosciuto nei casi di instaurazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato – anche a scopo di somministrazione – e compresi i contratti di apprendistato.
Altresì, possono beneficiare dell’agevolazione i contratti sopra citati in regime di orario di lavoro ridotto (tempo parziale), e i contratti di lavoro subordinato perfezionati con soci lavoratori di cooperative.
Anche i contratti a termine trasformati in indeterminato sono destinatari dell’agevolazione: in tal caso, inoltre, non vi è la necessità di dover osservare il requisito dello stato di disoccupazione ma i datori di lavoro dovranno dimostrare di non aver intrattenuto alcun rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo lavoratore.
Rimangono, invece, del tutto esclusi i rapporti di lavoro domestico, occasionale (i c.d. contratti di prestazione occasionale) e il lavoro intermittente (o a chiamata).
L’agevolazione sarà pari alla contribuzione previdenziale a carico dell’azienda (con esclusione dei premi Inail) godibile per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di assunzione e nel limite massimo di 8.060 € su base annua per ogni lavoratore assunto (con riproporzione nei casi di contratti a tempo parziale). Inoltre l’incentivo dovrà essere goduto inderogabilmente entro il 28 febbraio 2021.
Relativamente alla problematica attinente agli aiuti di Stato, la norma stabilisce un’alternatività dei requisiti tra quelli sanciti dalla regolamentazione del “De Minimis” (Reg.Ue n. 1407/2013) e i limiti e condizioni in tema di incremento dell’occupazione netta e occupazione di soggetti svantaggiati o molto svantaggiati (Reg. Ue 651/2014).
È ammesso anche un regime di cumulabilità dell’incentivo con altre forme di agevolazione e in particolare:
- con le assunzioni agevolate di soggetti percettori del Reddito di Cittadinanza ( 8 del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019);
- con lo sgravio per l’occupazione giovanile stabile di cui all’art. 1 bis del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua;
- nei limiti massimi di intensità di aiuto previsti dai regolamenti europei in materia di aiuti di stato, con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni.
Per ottenere il beneficio le aziende dovranno presentare apposita istanza preliminare alle sedi competenti dell’Inps in via telematica al fine di poter portare a conguaglio le somme agevolate nelle denunce contributive mensili (Uniemens).
Entro 10 giorni dall’autorizzazione della comunicazione di prenotazione da parte dell’Inps i datori di lavoro dovranno provvedere all’effettiva assunzione dei lavoratori interessati. In difetto il beneficio sarà revocato.
Unica nota dolente: contrariamente a quanto prospettato dal dettato normativo, l’incentivo è ammesso per le sole assunzioni di lavoratori effettuate tra il 1° maggio 2019 e il 31 dicembre 2019.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato