Scadono il 31 maggio i termini della prima o unica rata per chi ha deciso di rottamare definitivamente i contenziosi aperti con l’Amministrazione finanziaria. Ecco tutte le istruzioni operative per il pagamento.
Come è noto, l’art. 6 del D.L. n. 119-2018 conv. con modifiche dalla L. n. 136-2018 prevede che possono essere definite le controversie tributarie pendenti con l’Agenzia delle Entrate, su atti impositivi pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.
Le controversie possono essere definite con il pagamento di un importo uguale al valore della lite (pari all’importo del tributo esclusi interessi ed eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato).
Nel caso di controversie relative alle sole irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla loro somma.
In caso di ricorso pendente in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia.
In caso di soccombenza dell’Agenzia, le controversie possono essere definite con il pagamento:
- del 40% del valore della controversia (se soccombenza in primo grado);
- del 15% del valore della controversia (se soccombenza in secondo grado).
Le controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione al 19.12.2018, per le quali l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.
Possono essere definite in maniera agevolata solo le controversie il cui ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva.
Entro il 31 maggio 2019, ogni controversia deve essere definita singolarmente con un proprio modulo F24 e distinto versamento.
Per i dati da indicare sul modello F24, si dovrà fare riferimento alle analitiche indicazioni contenute nella risoluzione n. 29/E del 21.2.2019.
Ove gli importi dovuti superino € 1.000, è possibile pagare ratealmente fino a un massimo di 20 rate trimestrali. Le rate successive alla prima andranno versate entro il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio, 31 maggio e così via. Sulle rate successive alla prima, si applicheranno gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.
La somma richiesta, per intero o a rate, dovrà essere pagata, essendo esclusa la compensazione.
Se non ci saranno importi da versare, la domanda di definizione si dovrà comunque presentare.
Dall’importo dovuto si scomputa quello già versato in pendenza di giudizio, escludendo le voci dei costi e competenze riguardanti eventualmente l’Agente della Riscossione.
La domanda, che potrà essere compilata dall’area riservata degli intermediari autorizzati, prevede oltre a tutti gli estremi e dati dell’atto impositivo, anche i calcoli dell’imposta dovuta.
In relazione a quest’ultima, in particolare si dovrà indicare:
- l’importo dovuto sulla base dell’atto impositivo;
- l’importo versato in pendenza di giudizio;
- l’importo versato entro il 7 dicembre 2018 nel caso di controversie oggetto di definizione col provvedimento denominato “rottamazione bis”;
- l’importo dovuto sulla base delle percentuali di riduzione a seconda i casi;
- il numero di rate prescelto (da 1 al massimo di 20);
- l’importo versato in unica soluzione o prima rata (indicare 0 se non dovuto alcun importo);
- la data di pagamento dell’importo totale dovuto oppure della prima rata.
La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell’unica o della prima rata, il tutto entro il 31 maggio 2019.
Nel caso in cui, al fine di avvalersi della definizione della lite, sia stata chiesta la sospensione del processo tributario, presso la Commissione tributaria competente si dovrà presentare copia della domanda di definizione e relativo versamento, entro il 10 giugno 2019.
Per saperne di piu, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito analitiche indicazioni, comprensive di modulistica, normativa e prassi.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo