Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 656979 del 21 novembre scorso, pubblicato sul sito dell’Agenzia il 22 novembre, vengono apportate modifiche al precedente Provvedimento n. 119563 del 5 agosto e relativo alla Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati di contratti stipulati da società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio, ai sensi dell’art.7 c.12, DPR 605/73.
Con l’ultimo Provvedimento l’obbligo di comunicazione viene esteso agli operatori commerciali che locano e/o noleggiano i seguenti beni mobili: autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, escludendo, quindi, tra questa tipologia di soggetti, i beni immobili che devono invece essere obbligatoriamente inseriti dalle società di leasing.
Contestualmente, il Provvedimento posticipa il termine di presentazione dei dati relativi ai contratti in essere negli anni 2009 e 2010 al 31 gennaio 2012.
Nel medesimo Provvedimento, viene specificato che nella comunicazione sopracitata andranno inseriti anche i dati, diversi dalle operazioni di leasing e/o di noleggio, relativi alla comunicazione di cui all’art. 21 del D.L. 78/2010 (c.d. Spesometro) e quindi tutte le altre operazioni di cessione e di acquisto superiori ad Euro 3.000,00 se con obbligo di fatturazione, ovvero 3.600,00 per i corrispettivi (fatture da Euro 25.000,00 per il solo periodo d’imposta 2010).
Ne consegue che tali società saranno esonerate dall’obbligo di presentazione della Comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA.
La trasmissione della comunicazione dal 2012 dovrà avvenire entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento ai contratti in essere nell’anno precedente.
Pare utile ricordare che se per tali società slitta di conseguenza anche il termine per la trasmissione della comunicazione di cui all’art.21 D.L. 78/2010, per tutti gli altri soggetti il termine ultimo per la trasmissione dei dati relativi al 2010 rimane inderogabilmente il 31 dicembre 2011.