Regime forfetario e lavoro dipendente concluso nel 2018: sono compatibili?

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 134 del 6 maggio 2019, ha fornito importanti chiarimenti in tema di regime forfetario ribadendo quanto già scritto nella Circolare n. 9 del 10 aprile 2019: il contribuente che ha avuto un rapporto di lavoro concluso nel 2018 può applicare il regime forfetario nel 2019, ma se alla fine di tale anno risulta che ha fatturato prevalentemente nei confronti del suo precedente datore di lavoro o di soggetti riconducibili direttamente o indirettamente ad esso dovrà fuoriuscire dal regime nel 2020.

Nel caso di specie, una contribuente, che aveva aperto la partita IVA col regime forfetario nel 2018 maturando provvigioni prevalentemente nei confronti del suo ex datore di lavoro e ritenendo, in base a stime personali, di maturare nel 2019 ricavi nei confronti del medesimo soggetto inferiori al 50% del fatturato complessivo, chiedeva un chiarimento all’Agenzia sull’applicabilità o meno della causa ostativa prevista dalla Legge n. 190/2014.

L’Agenzia rispondeva che la lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della Legge n. 190/2014 prevede che non possano avvalersi del regime forfetario “le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni”.

A differenza della precedente formulazione della causa ostativa (antecedente alle modifiche apportate dalla legge n. 190/2014) che non consentiva di avvalersi del regime forfetario ai “soggetti che nell’anno precedente avessero percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro”, la nuova causa ostativa fa riferimento all’attività esercitata “prevalentemente” nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta; di conseguenza la verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d’imposta.

Pertanto, con riferimento alla fattispecie rappresentata nell’istanza, la contribuente può aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e, ove ne sia accertata l’esistenza, comporterà la decadenza dal regime nel 2020.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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