Tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi sono ricompresi anche i deceduti se, per l’intervallo temporale che va dall’inizio del periodo di imposta alla data del decesso, hanno prodotto redditi. Quali sono, dal punto di vista fiscale, gli obblighi che sorgono in capo agli eredi? Vediamoli insieme.
Gli eredi subentrano nelle situazioni soggettive del defunto e si impegnano ad assumere anche obblighi di natura tributaria, in primis quello di presentazione della dichiarazione dei redditi e poi quello di versamento delle imposte.
Se al contrario il contribuente deceduto dovesse vantare dei crediti nei confronti dell’amministrazione finanziaria, gli eredi potranno procedere alla presentazione della dichiarazione dei redditi per richiederne il rimborso.
Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi
Introduciamo il primo dei due obblighi che abbiamo enunciato in precedenza, quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Gli eredi, infatti, si impegnano alla presentazione del modello Redditi Persone Fisiche (ricordiamo che per i contribuenti deceduti non sarà possibile presentare il Modello 730) per conto del “de cuius”, nella quale verranno riportati i dati anagrafici del soggetto che si assume l’incarico di sottoscrivere la dichiarazione e il codice carica “7 – Erede”.
I termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta 2018 da parte degli eredi sono riportati nella tabella seguente:
Obbligo di versamento delle imposte
Il secondo obbligo che sorge in capo agli eredi è quello di versamento delle imposte.
A chi compila la dichiarazione non sempre è chiaro se l’imposta dovuta sia solo quella a saldo oppure anche quella in acconto.
Per quanto riguarda il saldo delle imposte, le Istruzioni ministeriali sono piuttosto chiare e specificano che i termini di versamento variano a seconda della data del decesso:
Nelle Istruzioni però non viene fatto alcun riferimento al versamento degli acconti per i quali rimane il dubbio se siano o meno dovuti.
In questo caso ci vengono in aiuto le specifiche tecniche nelle quali viene chiaramente specificato che: “Nel caso di dichiarazione presentata dall’erede, i righi RN61 e RN62 non devono essere compilati”. Ecco quindi chiarita l’incognita, almeno per quanto riguarda gli acconti IRPEF.
Riguardo al versamento degli acconti sulle addizionali comunali, le indicazioni fornite purtroppo sono meno chiare. Diversamente dagli acconti IRPEF, non viene infatti specificato che eventuali acconti non dovuti non devono essere esposti nel dichiarativo.
Né le istruzioni né le specifiche tecniche chiariscono se questa tipologia di imposta debba essere o meno versata. Occorre quindi fare riferimento alla Circolare n. 96 del 31.10.1977 Ministero delle Finanze che identifica i soggetti tenuti al versamento delle imposte.
La Circolare specifica che: “non ricorre l’obbligo di versamento degli acconti in caso di morte del soggetto nel periodo di competenza prima della scadenza del termine previsto per il versamento stesso: in tale ipotesi gli eredi non sono tenuti al versamento”.
Anche per quanto riguarda l’acconto dell’addizionale comunale, gli eredi non saranno quindi tenuti al pagamento dell’imposta anche se questa emerge dalla dichiarazione dei redditi. In caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate sarà facile dimostrare la particolare situazione del contribuente.
Infine, se dalla dichiarazione del “de cuius” dovesse emergere un credito, occorrerà compilare il quadro RX nel quale questo dovrà essere obbligatoriamente chiesto a rimborso. I crediti di un soggetto deceduto, quindi, non potranno né essere scomputati nella dichiarazione dei redditi dell’erede né portati in compensazione per il pagamento di altri debiti.
Giulia Bianchet – Centro Studi CGN