Nell’attività professionale ricorre spesso la richiesta di illustrare le differenze tra due forme societarie simili e cioè: la società a responsabilità limitata (SRL) e la società a responsabilità limitata semplificata (SRLS). Riepiloghiamo di seguito le principali differenze, anche in relazione alla possibilità che la SRL abbia un capitale sociale inferiore a 10.000 euro.
Preliminarmente è necessario assicurarsi che la forma societaria da considerare sia compatibile con l’attività da esercitare e che quindi non sia esclusa dal novero di quelle che possono ottenere il rilascio della licenza di vendita o di esercizio dell’attività.
Pensiamo, per esempio, ad alcune attività artigianali che possono essere esercitate con una delle forme societarie di cui trattiamo, ma con forti vincoli a proposito della composizione numerica, e non solo, della compagine sociale. Lo stesso aspetto andrà considerato per verificare l’iscrivibilità dei soci all’INPS.
Inoltre è bene prestare attenzione al “modello di atto costitutivo standard“, che deve essere adottato nel caso di SRLS che limita molto l’autonomia decisionale dei soci, che dovranno attenersi alle norme di richiamo del codice civile, non potendo statuire diversamente.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo