Processo tributario telematico al via dal 1° luglio

Dal 1° luglio 2019 sarà obbligatorio il deposito telematico di atti e documenti relativi al processo tributario presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali. Il deposito cartaceo della documentazione verrà abolito, con l’esclusione delle liti nelle quali il contribuente si difende senza assistenza tecnica corrispondenti alle controversie che abbiano un valore non superiore a euro 3.000. Ecco in sintesi gli aspetti tecnici da considerare per farsi trovare preparati.

Si dovranno utilizzare esclusivamente le modalità telematiche per:

  • effettuare la notifica degli atti processuali e il deposito dei ricorsi e degli altri atti processuali presso le Commissioni tributarie;
  • accedere al fascicolo processuale informatico del processo per consultare tutti gli atti e i provvedimenti emanati dal giudice;
  • procedere alla trasmissione di tutti gli atti e i documenti informatici, alla formazione e alla consultazione del fascicolo e all’acquisizione delle informazioni riguardanti i giudizi tributari.

L’accesso al sistema avviene con il portale della giustizia tributaria www.giustiziatributaria.gov.it, voce “processo tributario telematico”. Le parti, per poter utilizzare le funzionalità del deposito telematico, devono registrarsi al PTT- SIGIT per ottenere le credenziali di accesso (userID e password).

Gli altri strumenti operativi per poter operare nell’ambito del processo tributario sono i seguenti:

  • PEC, obbligatoria per legge per avvocati, società, imprese individuali e Pubblica Amministrazione;
  • Firma digitale di tipo CADES, per mezzo della quale il documento informatico viene sottoscritto e la sua veridicità fa piena prova fino a querela di falso (art. 2702 c.c.).

In base all’art. 10 del DM 4.8.2015, i ricorsi e ogni altro atto processuale in forma di documento informatico devono rispettare i seguenti requisiti:

  • essere in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
  • essere privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
  • essere redatti tramite l’utilizzo di appositi strumenti software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico;
  • essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale; pertanto il file ha la seguente denominazione: < nome file libero >.pdf.p7m.

I documenti informatici allegati, per i quali è ammessa la scansione in formato immagine di documenti analogici, rispettano i seguenti requisiti:

  • sono in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, oppure TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax);
  • sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
  • sono sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.

La dimensione massima consentita di ogni documento informatico è di 10 MB. Nel caso in cui il documento sia superiore alla dimensione massima è necessario suddividerlo in più file. Il numero massimo di documenti informatici che possono essere trasmessi con un singolo invio telematico è pari a cinquanta.

La dimensione massima consentita per l’insieme dei documenti informatici trasmessi con un singolo invio telematico è pari a 50 MB.

Il sistema, prima della trasmissione degli atti e documenti, controlla e segnala all’utente l’eventuale superamento di uno o più dei predetti limiti:

  • controllo dell’assenza di virus nei file trasmessi;
  • verifica della dimensione dei file trasmessi;
  • verifica della validità della firma digitale apposta sui file trasmessi;
  • verifica dell’integrità dei file trasmessi;
  • controllo del formato dei file trasmessi.

L’esito dei predetti controlli può dar luogo al perfezionamento del deposito dell’atto processuale ovvero alla mancata acquisizione dell’atto principale o di alcuni dei suoi allegati, per la presenza di anomalie. Alcune anomalie sono “bloccanti” e altre “non bloccanti” con riferimento al deposito degli atti. Entrambe le tipologie di anomalie sono rilevate dal sistema e comunicate alla PEC del depositante e rese disponibili nell’area riservata PTT, per ciascuna operazione di deposito effettuata.

Il pagamento del contributo unificato potrà avvenire con le seguenti modalità:

  • modello F23 o versamento su c/c postale; la ricevuta deve essere scansionata, firmata digitalmente e trasmessa come allegato dell’atto di ricorso/appello;
  • contrassegno acquistato presso le rivendite autorizzate di valori bollati da apporre sul modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (PDF – 40KB). Il modello, debitamente compilato, deve essere scansionato, firmato digitalmente e trasmesso come allegato del ricorso/appello;
  • utilizzo di PagoPA, sistema raggiungibile dall’area riservata del PTT che consente di pagare in modalità elettronica la Pubblica Amministrazione; non va prodotta alcuna ricevuta. Quest’ultima modalità di pagamento è, al momento, disponibile presso le Commissioni tributarie presenti nella regione Toscana e Lazio.

Si segnala l’introduzione della partecipazione all’udienza a distanza previa apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo. Il collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dalle parti in causa deve assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei luoghi indicati nonché la possibilità di udire quanto viene detto.

A fronte delle non poche difficoltà iniziali che si ritiene possano essere superate con l’esperienza ormai acquisita in ambito tecnologico, innumerevoli sono i vantaggi portati dall’innovazione. Basti pensare alla possibilità di poter depositare atti e documenti a qualsiasi ora, ottenendo il rilascio della ricevuta in tempo reale, senza doversi recare in orari prestabiliti presso la segreteria della Commissione tributaria competente. Altrettanto interessante è la comodità di ritirare gli atti di controparte tramite accesso al fascicolo telematico e di estrarre copia dei documenti depositati senza dover pagare diritti di copia.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN