Le associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute dal Coni non possono mai accedere al regime di favore loro riservato perché, in tal caso, non si configurerebbero come enti non commerciali. È questa in sintesi la conclusione alla quale giunge la Commissione tributaria della Lombardia con sentenza n. 227/2019.
Gli ispettori dell’Amministrazione finanziaria, a seguito della verifica, avevano ritenuto che i compensi erogati dall’associazione dovevano essere qualificati come redditi diversi ed essere assoggettati a tassazione. In altri termini, non potevano beneficiare del trattamento agevolato previsto dalla legge n. 13 maggio 1999, n. 133 in quanto il centro sportivo, oltre a non essere in possesso dei requisiti indicati dalla legge, risultava non essere iscritto al Coni.
Sebbene la Commissione tributaria provinciale di Lecco avesse accolto il ricorso del contribuente ritenendo comunque non commerciale l’attività svolta, la Commissione tributaria regionale, accogliendo la tesi dell’Amministrazione finanziaria, ha confermato la pretesa erariale.
Secondo i giudici, infatti, l’art. 7 del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazione dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 prevede che: ”In relazione alla necessità di confermare che il Coni è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni, quale garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni”.
In conclusione, quindi, la Commissione tributaria regionale ha rilevato che, per poter beneficiare del regime agevolato riservato alle associazioni sportive dilettantistiche, l’iscrizione al Coni costituisca un requisito imprescindibile.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN