L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 7 del 16 gennaio 2019, ha fornito importanti chiarimenti in merito all’obbligo di fattura elettronica a seguito dell’emissione dello scontrino.
Dal 1° gennaio 2019 la fattura rilasciata su richiesta del cliente, anche se preceduta da scontrino, non può avere formato analogico fatta salva l’ipotesi di esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica previsti dalla Legge di bilancio 2018.
Il caso oggetto di analisi da parte dell’Amministrazione finanziaria concerne nello specifico un interpello effettuato da un soggetto che svolge attività di commercio al minuto.
L’istante, infatti, in relazione alla propria attività, può certificare e documentare i corrispettivi incassati, ai fini Iva, tramite scontrino o ricevuta fiscale (articolo 1 Dpr 696/1996).
A seguito della consegna al cliente dello scontrino fiscale, è possibile che quest’ultimo chieda anche l’emissione di una fattura, rientrando tra le ipotesi previste dall’articolo 22 del Dpr 633/1972.
Tanto considerato, sono stati richiesti chiarimenti all’Amministrazione finanziaria in relazione all’osservanza dell’obbligo di emissione della fattura elettronica anche nell’ipotesi in cui a seguito dell’emissione dello scontrino fiscale il soggetto cedente debba procedere con l’emissione della fattura.
Secondo la stessa Amministrazione, l’obbligo di fatturazione elettronica, salvo che per i soggetti espressamente esonerati, si applica anche nei confronti dei soggetti che non sono obbligati al rilascio della fattura, qualora non richiesta dal cliente.
La risposta richiama quanto già precisato nella circolare ministeriale n.97 del 4 aprile 1997, ove si chiarisce che:
- è escluso il rilascio della ricevuta o dello scontrino soltanto se, per la stessa operazione, viene rilasciata la fattura ordinaria al momento della consegna del bene o all’ultimazione della prestazione avendo la fattura di cui all’art. 21, comma 1, del DPR 633/72 funzione sostitutiva dei due documenti fiscali richiamati (scontrino oppure ricevuta fiscale) nei casi in cui ne è prescritta l’emissione;
- in caso di fatturazione differita, possono sostituire il documento di trasporto lo scontrino o la ricevuta integrati: in tal caso (circolare ministeriale n. 249/E dell’11 ottobre 1996) l’ammontare dei corrispettivi certificati da scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero. In caso di emissione di ricevuta fiscale per corrispettivi oggetto di fatturazione differita, gli stessi potranno essere tenuti distinti nel registro dei corrispettivi, ai fini della loro esclusione dalle liquidazioni periodiche, in quanto i medesimi concorreranno alle liquidazioni relative alle corrispondenti fatture differite.
Le precisazioni su richiamate non sono state in alcun modo superate dalla normativa che ha imposto la fattura elettronica generalizzando l’obbligo a partire dal 1° gennaio 2019 (art.1, commi 909 e ss., della Legge n. 205/2017).
Nulla cambia neanche circa l’annotazione in un apposito sezionale del registro dei corrispettivi per distinguere gli incassi con scontrino da quelli con fattura ed evitare doppie tassazioni sullo stesso importo.
Nella stessa risposta l’Amministrazione Finanziaria specifica che, in sede di compilazione della fattura elettronica, a livello tecnico (allegato A al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2018 prot. n. 89757/2018) deve essere compilato il campo “Altri Dati Gestionali” con specifiche informazioni come il riferimento allo scontrino o alla ricevuta fiscale precedentemente rilasciati al cliente.
Fabrizio Tortelotti