Arrivano dall’INPS, con la circolare n 85, le istruzioni riguardanti l’assegno di natalità, confermato anche per il 2019. Vediamo in quali casi viene riconosciuta una maggiorazione dell’importo, quali sono le regole per la presentazione della domanda e le modalità di erogazione dell’assegno.
L’assegno di natalità è stato introdotto dall’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che trova le sue istruzioni operative nella recente circolare Inps del 7 Giugno 2019, n. 85.
Rispetto allo scorso anno, tuttavia, per espressa previsione dell’articolo 23-quater, rubricato “Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia”, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018, il cd. bonus bebè può essere riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. Con riferimento a tali soggetti, la corresponsione del suddetto assegno avviene fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. Inoltre, in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, l’importo dell’assegno è aumentato del 20%.
In linea generale, si ricorda che per l’accesso al beneficio è necessario rispettare i seguenti requisiti:
- status giuridico dei richiedenti (cittadinanza italiana, comunitaria. In caso di cittadini extracomunitari vigono, invece, diverse regole disciplinate dalle circolari Inps n. 93/2015 e 214/2016);
- residenza in Italia del genitore richiedente e convivenza con il minore;
- importo dell’assegno da 80 a 160 euro mensili in base al valore dell’ISEE rispettivamente non superiore alle soglie di 25.000 e 7.000 euro annui, salvo il caso in cui non venga applicata la maggiorazione del 20%, prevista dal D.L. n. 119/2018;
- termini di presentazione della domanda (90 giorni dall’evento) e decorrenza della prestazione dalla data dell’evento se la domanda è tempestiva.
Per quanto attiene, invece, alla maggiorazione del 20% prevista dal D.L. n. 119/2018, essa viene applicata in base ai seguenti criteri:
- per ogni figlio successivo al primo del genitore richiedente l’assegno, purché sia rispettato il requisito della convivenza tra tali due soggetti;
- in caso di parto gemellare avvenuto nello stesso giorno del 2019:
- se si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza non ha avuto figli neanche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni figlio venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo;
- se non si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza ha già avuto figli, anche adottivi), la maggiorazione spetta per tutti i gemelli;
- in caso di adozione plurima, ossia adozione di minorenni avvenuta nello stesso giorno del 2019, se si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza non ha avuto figli neanche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni adottato venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo;
- in caso di adozione plurima avvenuta nello stesso giorno del 2019, se non si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza ha già avuto figli, anche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni adottato, anche in caso di adozione di gemelli.
Quanto alle modalità di presentazione dell’istanza, le istruzioni dell’Inps espressamente sottolineano che:
- la domanda di assegno deve essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo avvenuti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019;
- deve essere inoltrata in via telematica e, di regola, una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affidamento preadottivo;
- deve essere corredata dal modello “SR163”, denominato “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”, reperibile nella sezione “Tutti i moduli” del sito www.inps.it, salvo che tale modello sia stato già presentato all’INPS in occasione di altre domande di prestazione;
- nei casi di richiesta di maggiorazione, si dovrà specificare che il figlio per il quale si chiede il beneficio maggiorato è successivo al primo e si dovranno indicare anche le generalità degli altri precedenti figli (nati o adottati), compresa l’indicazione del comune di nascita o del comune di registrazione della sentenza di adozione di questi ultimi;
- la prestazione, in presenza di tutti i requisiti, è riconosciuta a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore.
Sul punto, inoltre, giova ricordare che, in ogni caso, se la domanda sia presentata oltre i termini di 90 giorni, computati secondo il calendario comune, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
Per poter richiedere l’assegno, inoltre, deve essere presentata, preliminarmente, una Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito DSU) secondo le regole introdotte dal D.P.C.M. n.159/2013, ove siano ricompresi nel nucleo familiare (nel quadro A) anche i dati del figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo per il quale si chiede il beneficio.
A tal proposito si precisa che:
- per la domanda di assegno non può essere utilizzata la DSU che, sebbene sia in corso di validità, sia stata presentata prima della nascita o dell’ingresso in famiglia del figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo;
- benché la domanda di assegno si presenti di regola una sola volta, solitamente nell’anno di nascita o di adozione del figlio, è necessario tuttavia che il richiedente l’assegno, per ciascun anno di spettanza del beneficio, rinnovi la DSU.
A decorrere dal 1° gennaio 2019, i termini per regolarizzare le omissioni o difformità saranno i seguenti:
- la nuova DSU dovrà essere presentata entro il termine di validità della DSU da cui sia derivata l’attestazione ISEE con omissioni o difformità;
- la documentazione giustificativa idonea dovrà essere presentata entro il termine massimo di 6 mesi dall’attestazione ISEE recante le omissioni o difformità.
Tuttavia, si precisa che in via transitoria, attesi i tempi tecnici necessari per adeguare le procedure di gestione alle novità normative, per le nascite, adozioni o affidamenti avvenuti tra il 1° gennaio 2019 ed il 15 marzo 2019, il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 15 marzo 2019. Pertanto, per dette domande, il termine di 90 giorni per la presentazione è scaduto il 13 giugno 2019.
Successivamente all’accoglimento delle istanze, l’INPS corrisponderà il beneficio:
- in singole rate mensili secondo le modalità (conto corrente, bonifico domiciliato, ecc.) indicate dal richiedente nella domanda;
- direttamente al richiedente;
- in ogni caso, la sua durata massima di erogazione è di 12 mensilità.
L’erogazione dell’assegno, tuttavia, è interrotta per decadenza al verificarsi di una delle seguenti situazioni che il soggetto richiedente sarà tenuto a comunicare all’INPS nell’immediato, e comunque entro 30 giorni:
- perdita di uno dei requisiti di legge precedentemente indicati (ad esempio, in caso di trasferimento della residenza all’estero, perdita del requisito della cittadinanza, ISEE superiore a 25.000 euro);
- provvedimento negativo del giudice, che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo;
- decesso del figlio;
- revoca dell’adozione;
- decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
- affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
- affidamento del minore a persona diversa dal richiedente.
Si ricorda, infine, che:
- non è necessaria la presentazione di una nuova domanda nei casi di rettifica dell’ISEE, con valenza retroattiva, effettuata da un CAF e/o di variazione del codice fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate;
- il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce la presentazione della domanda di assegno da parte di un soggetto diverso, qualora per quest’ultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al beneficio.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato