Trasmissione telematica corrispettivi: il commercio elettronico è escluso

I corrispettivi derivanti dal commercio elettronico sono esonerati dall’obbligo di invio telematico dei corrispettivi. A chiarirlo è la risposta n. 198 del 19 giugno 2019 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate a seguito di una istanza di interpello presentata da un operatore della grande distribuzione.

L’interpellante, operatore della grande distribuzione che in aggiunta alla propria attività caratteristica di vendita al dettaglio ha adottato quella del commercio elettronico, chiedeva se i corrispettivi di tali vendite online fossero soggetti all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica.

L’Agenzia, dopo aver ricordato che il nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri scatta dal 1° gennaio 2020 (1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro annui) e che la memorizzazione elettronica con la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972, ha ribadito chiaramente che tali nuove disposizioni non inficiano le regole generali in tema di IVA ed i chiarimenti già forniti in passato (cfr. risoluzione 274/E del 5 novembre 2009), secondo cui se l’operazione di vendita si configura come commercio elettronico indiretto – in quanto la transazione commerciale avviene online – la stessa è assimilabile alle vendite per corrispondenza cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, lettera oo), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, che esonera l’operazione da qualunque obbligo di certificazione, salvo l’obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente.

Successivamente alla presentazione dell’interpello, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2019 – sono stati individuati specifici esoneri dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, disponendo all’articolo 1, comma 1, lettera a), che “In fase di prima applicazione, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applica: a) alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministero dell’economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015”.

Pertanto, i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico continuano ad essere esonerati dall’obbligo di invio telematico dei corrispettivi.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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