Nella vita societaria è frequente variare l’indirizzo della sede sociale. Quale procedura seguire? In quali casi è necessario rivolgersi al Notaio? Cosa cambia per S.N.C., S.A.S. e S.R.L. in caso di trasferimento nello stesso Comune, in altro Comune della stessa Provincia o in altra Provincia?
Innanzitutto si deve premettere che, in generale, la variazione va inoltrata entro 30 giorni dalla data della delibera o dell’atto, sia ai fini dell’Agenzia delle Entrate che del Registro Imprese che del Comune.
Inoltre, a seconda che l’azienda abbia in forze dipendenti /collaboratori oppure sia stata assoggettata ad iscrizione I.N.P.S. o I.N.A.I.L. (ad esempio nel caso di imprese artigiane), farà bene ad accertarsi preventivamente riguardo agli adempimenti necessari nei confronti di questi Enti. Contestualmente, è bene comunicare all’Agenzia delle Entrate il deposito delle scritture contabili nella nuova sede.
Per evitare che differenti orientamenti tra i Registri delle Imprese possano compromettere l’operazione, è opportuno consultare la guida operativa del Registro Imprese presso il quale la società è iscritta, per verificare la coincidenza con le indicazioni qui fornite.
Trasferimento della sede legale di S.N.C. o S.A.S. nell’ambito dello stesso Comune
In questo caso, per il Registro delle Imprese, non opera il termine di 30 giorni ed infatti non è previsto alcun termine. Si ricorda che per l’Agenzia delle Entrate, ogni variazione, a pena di sanzione, dovrà essere comunicata nel termine di 30 giorni. L’adempimento potrà essere disposto da ogni socio amministratore senza che si debba produrre alcun documento societario. Nel caso in cui, nell’atto costitutivo, sia indicato non solo il Comune, ma anche l’indirizzo completo della sede sociale, sarà bene interpellare il Registro delle Imprese competente per appurare eventuali orientamenti differenti (intervento del Notaio).
Trasferimento della sede legale di S.N.C. o S.A.S. in altro Comune della stessa Provincia
In questo caso sarà necessario l’intervento del Notaio, che nel termine di 30 giorni dalla data dell’atto modificativo, depositerà la variazione al Registro delle Imprese.
Trasferimento della sede legale di S.N.C. o S.A.S. in altra Provincia
In questo caso sarà necessario l’intervento del Notaio, che nel termine di 30 giorni dalla data dell’atto modificativo, depositerà la variazione al Registro delle Imprese.
Trasferimento della sede legale di S.R.L. nell’ambito dello stesso Comune
In questo caso, per il Registro delle Imprese, non opera il termine di 30 giorni ed infatti non è previsto alcun termine. Si ricorda che per l’Agenzia delle Entrate, ogni variazione, a pena di sanzione, dovrà essere comunicata nel termine di 30 giorni. L’adempimento potrà essere disposto dall’amministratore unico oppure da ciascun componente dell’organo amministrativo senza che si debba produrre alcun documento societario. In caso di omissione o ingiustificato ritardo, il/un sindaco, in via surrogatoria, sarà legittimato ad eseguire la comunicazione. In questo caso, dovrà essere essere depositato il verbale d’assemblea o dell’organo amministrativo. Nel caso in cui nell’atto costitutivo sia indicato non solo il Comune, ma anche l’indirizzo completo della sede sociale, sarà bene interpellare il Registro delle Imprese competente per appurare eventuali orientamenti differenti (intervento del Notaio).
Trasferimento della sede legale di S.R.L. in altro Comune della stessa Provincia
In questo caso sarà necessario l’intervento del Notaio, che oltre al verbale di assemblea, depositerà al Registro Imprese anche l’eventuale statuto aggiornato.
Trasferimento della sede legale di S.R.L. in altra Provincia
In questo caso sarà necessario l’intervento del Notaio, che oltre al verbale di assemblea, depositerà al Registro Imprese anche l’eventuale statuto aggiornato.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo